Giugno è arrivato e, con lui, anche le zanzare. Finestre aperte, serate più lunghe e quella voglia di aria fresca in casa… rovinata dal ronzio di ospiti indesiderati. Le zanzariere diventano quindi un accessorio praticamente indispensabile in molte abitazioni, soprattutto nelle zone dove gli insetti proliferano con il caldo. Ma quando si vive in affitto, la domanda sorge spontanea: chi deve occuparsi dell’installazione delle zanzariere? E, in caso di rottura o manutenzione, chi paga?
Vediamo cosa dice la legge, quali sono i diritti e i doveri di inquilini e proprietari, e come comportarsi anche nel caso di immobili in condominio. E attenzione: in certi casi, c’è anche un bonus fiscale da sfruttare.
Secondo l’articolo 1576 del Codice Civile, le spese in una casa in affitto si dividono tra manutenzione ordinaria, che spetta all’inquilino, e manutenzione straordinaria, a carico del proprietario.
L’installazione ex novo di una zanzariera è considerata un intervento straordinario. Tuttavia, poiché non si tratta di un elemento indispensabile per la funzionalità dell’abitazione, ma di un accessorio opzionale, se è l’inquilino a volerle installare, la spesa resta a suo carico.
Le zanzariere non rientrano tra gli elementi obbligatori per garantire l’abitabilità dell’immobile. Non sono come gli impianti elettrici o di riscaldamento: sono un miglioramento facoltativo. Pertanto, il proprietario non è tenuto per legge a fornirle o a sostituirle.
Assolutamente sì. Anche se le spese vengono sostenute dall’inquilino, non si può procedere all’installazione senza prima ottenere il consenso scritto del proprietario. Questo perché si tratta comunque di una modifica agli infissi o alla struttura dell’immobile.
Il consenso può essere semplice, come una mail o un messaggio, ma è importante che venga documentato. Meglio specificare se si tratta di zanzariere removibili e non invasive, per evitare equivoci futuri.
Nel caso in cui l’appartamento sia situato in un condominio, è necessario rispettare le regole del regolamento condominiale e prestare attenzione a due aspetti fondamentali:
Il decoro architettonico dell’edificio: le zanzariere non devono alterare l’estetica della facciata. È consigliabile scegliere colori e materiali in linea con lo stile dell’edificio.
Le eventuali limitazioni previste dal regolamento: alcune regole possono vietare determinati tipi di installazione o richiedere determinate modalità.
In caso di dubbio, è buona prassi informare l’amministratore di condominio prima di procedere.
Se le zanzariere sono già state installate dal proprietario prima della locazione, allora la gestione delle eventuali rotture dipende dalla causa del danno:
Se il guasto è dovuto a usura naturale o degrado dei materiali nel tempo, la riparazione spetta al proprietario, perché si tratta di manutenzione straordinaria.
Se invece il danno è stato causato da uso scorretto, incuria o negligenza dell’inquilino, allora sarà l’inquilino a dover sostenere i costi della riparazione.
Anche se non è obbligato, il proprietario può scegliere di installare o riparare le zanzariere a proprie spese in alcuni casi particolari:
Quando è previsto nel contratto di affitto, tramite una clausola esplicita.
Quando l’inquilino fornisce certificazioni mediche che giustificano l’esigenza, ad esempio in caso di allergie o altre problematiche di salute.
Quando il proprietario vuole valorizzare l’immobile o renderlo più appetibile sul mercato, migliorando il comfort complessivo.
Chi vive in affitto può accedere al cosiddetto bonus zanzariere, che consente una detrazione del 50% della spesa sostenuta (ripartita in 10 anni), ma solo se vengono rispettati alcuni requisiti:
Le zanzariere devono essere fisse o regolabili, non rimovibili o magnetiche.
Devono essere installate su superfici vetrate esposte al sole.
Devono avere un valore di trasmittanza solare GTOT ≤ 0,35.
Devono possedere il marchio CE.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
Ottenere il permesso scritto del proprietario.
Acquistare un modello che rispetti i requisiti tecnici richiesti.
Effettuare il pagamento con bonifico parlante, indicando correttamente la causale e i dati fiscali.
Inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Conservare la documentazione (fatture, ricevute, autorizzazioni) per inserirla nella dichiarazione dei redditi.
Per chiarire meglio le responsabilità:
L’inquilino paga l’installazione se è una sua scelta personale.
Il proprietario non è obbligato a fornire le zanzariere, ma può farlo volontariamente.
Il consenso del proprietario è sempre necessario prima dell’installazione.
Se le zanzariere sono già presenti, la manutenzione spetta al proprietario solo in caso di usura, all’inquilino in caso di danni provocati.
L’inquilino può accedere al bonus fiscale se rispetta tutti i requisiti previsti.
Fonte: immobiliare.it
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