Quando si verifica un malfunzionamento dell’ascensore, la reazione più immediata è attribuire la colpa alla ditta incaricata della manutenzione. In realtà, la responsabilità non è automatica. Lo ha chiarito il Tribunale di Genova con la sentenza n. 460 del 3 febbraio 2026, ribadendo un principio ormai consolidato in materia di responsabilità del condominio e di responsabilità per custodia.
Un condomino citava in giudizio il condominio sostenendo di aver riportato un grave infortunio mentre si trovava nella cabina dell’ascensore. Secondo la sua ricostruzione, la cabina sarebbe precipitata improvvisamente dal primo piano, arrestando la corsa oltre il piano terra con un brusco sobbalzo.
Liberato dopo circa trenta minuti dai tecnici della ditta manutentrice, l’uomo si recava comunque al lavoro. Solo due giorni dopo si rivolgeva al Pronto Soccorso, dove veniva diagnosticato un trauma lombo-sacrale con prognosi di cinque giorni. Successivamente, sulla base di una perizia di parte, quantificava un’invalidità permanente del 20%, chiedendo un risarcimento superiore a 80.000 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il condominio contestava integralmente la domanda, evidenziando:
l’assenza di prova sulla presunta “precipitazione” della cabina;
la diagnosi iniziale di lieve entità;
la regolare manutenzione affidata a una ditta specializzata.
Chiedeva quindi di chiamare in causa sia la ditta manutentrice sia la propria compagnia assicurativa.
La ditta contestava ogni addebito, precisando che:
non era provata alcuna caduta violenta della cabina;
gli accertamenti tecnici immediatamente successivi non avevano rilevato anomalie;
la responsabilità ex art. 2051 c.c. grava sul custode del bene, ossia il condominio, non sul manutentore, che non esercita un potere di fatto sull’impianto.
Il giudice ha ritenuto provato che l’attore fosse rimasto bloccato nell’ascensore e che vi fosse stato un malfunzionamento dell’ascensore, ma ha escluso la violenta “precipitazione” descritta inizialmente.
Elemento decisivo: il fatto che il danneggiato fosse tornato immediatamente al lavoro dopo l’episodio. La consulenza medico-legale ha accertato solo lesioni lievi, in parte riconducibili a condizioni pregresse, escludendo un collegamento con i postumi più gravi lamentati.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto esclusivamente:
un danno biologico lieve;
le spese mediche documentate;
una componente di danno non patrimoniale limitata.
La compagnia assicurativa è stata condannata a tenere indenne il condominio nei limiti del danno riconosciuto.
La domanda nei confronti della ditta manutentrice è stata invece respinta per mancanza di prova di un suo specifico inadempimento.
Il punto centrale riguarda la responsabilità del condominio quale custode delle parti comuni.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., risponde dei danni chi ha il potere di controllo e gestione del bene. Nel caso dell’ascensore, questo potere resta in capo al condominio, anche se la manutenzione è affidata a terzi.
La giurisprudenza è costante: l’appalto del servizio di manutenzione non libera il proprietario-committente dalla responsabilità per custodia. Lo ha affermato anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16126 del 9 luglio 2009.
Il contratto di manutenzione, infatti:
disciplina un rapporto contrattuale tra condominio e ditta;
non trasferisce il potere di fatto sull’impianto;
non interrompe il rapporto di custodia verso i terzi.
La responsabilità della ditta non è esclusa in assoluto, ma può essere affermata solo se viene dimostrato:
quale specifico obbligo contrattuale sia stato violato;
in che modo tale inadempimento abbia causato il danno.
Ad esempio, può emergere una responsabilità concorrente quando la ditta segnala ripetuti malfunzionamenti (come un difetto del limitatore di velocità) e il condominio omette di intervenire, come evidenziato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 11616 dell’11 dicembre 2025.
Questa pronuncia offre un’indicazione chiara:
il condominio è il custode dell’ascensore;
il semplice contratto di manutenzione non trasferisce la responsabilità verso i terzi;
la ditta manutentrice risponde solo se viene provato un suo specifico inadempimento.
Per gli amministratori è fondamentale:
verificare che la manutenzione sia regolare e documentata;
intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni tecniche;
mantenere attiva una copertura assicurativa adeguata.
La gestione diligente degli impianti comuni non è solo un obbligo giuridico, ma anche una forma concreta di tutela per tutti i condomini.
Fonte: condominioweb.com
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