Nel contesto climatico attuale, segnato da fenomeni atmosferici sempre più intensi e frequenti, diventa centrale individuare i confini della responsabilità del condominio per i danni causati da neve e ghiaccio provenienti dalle parti comuni. In particolare, occorre chiarire quando possa operare l’esimente del caso fortuito nell’ambito della responsabilità da custodia.
Su questi aspetti interviene la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1477 dell’11 dicembre 2025, che offre importanti chiarimenti sia sul piano dell’onere della prova sia sul dovere di prevenzione gravante sul custode dell’edificio.
Un condòmino aveva agito in giudizio contro il Condominio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, regolarmente parcheggiata nel piazzale condominiale, a seguito della caduta di un blocco di neve e ghiaccio staccatosi dal tetto dell’edificio.
Il Giudice di Pace di Atri aveva rigettato la domanda, ritenendo che la nevicata integrasse un caso fortuito, in quanto evento eccezionale e imprevedibile, anche alla luce dello stato di emergenza dichiarato dalla Protezione Civile.
Il condòmino proponeva appello, contestando tale ricostruzione e sottolineando come il danno si fosse verificato nove giorni dopo la nevicata, un arco temporale più che sufficiente per consentire al Condominio di intervenire con opere di sgombero e messa in sicurezza del tetto e dell’area parcheggio. Inoltre, evidenziava la totale assenza di prove scientifiche idonee a dimostrare l’eccezionalità dell’evento atmosferico.
Il Tribunale di Teramo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello, riconoscendo la responsabilità del Condominio e condannandolo al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha ribadito che la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dall’accertamento della colpa del custode, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.
In questo quadro, il caso fortuito rappresenta l’unica causa di esclusione della responsabilità, ma deve essere rigorosamente provato dal custode. Non è sufficiente invocare genericamente condizioni meteorologiche avverse o lo stato di emergenza: occorre dimostrare che l’evento sia stato oggettivamente imprevedibile e inevitabile.
Secondo il Tribunale, l’eccezionalità della nevicata non può essere desunta da mere nozioni di comune esperienza, ma deve essere comprovata mediante dati scientifici e statistici, come quelli pluviometrici, rapportati alla specifica area geografica interessata.
Riprendendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale ha evidenziato che, nel contesto climatico attuale, fenomeni atmosferici intensi non possono più essere considerati automaticamente eccezionali. L’imprevedibilità va intesa come “oggettiva inverosimiglianza dell’evento”, mentre l’eccezionalità richiede una deviazione sensibile e anomala rispetto alla normale frequenza statistica.
In assenza di tali elementi, il Condominio non può invocare validamente il caso fortuito, soprattutto quando l’evento dannoso si verifica a distanza di tempo dall’evento atmosferico.
Elemento decisivo della pronuncia è stato il fattore temporale: il danno si è verificato nove giorni dopo la nevicata. Un intervallo che rende del tutto esigibile un comportamento attivo del custode, chiamato ad adottare misure di prevenzione, come lo sgombero della neve, la rimozione controllata dei blocchi di ghiaccio e la messa in sicurezza delle parti comuni.
In tali circostanze, il mancato intervento del Condominio integra una violazione degli obblighi di custodia e fa venir meno qualsiasi possibilità di invocare il caso fortuito.
La sentenza del Tribunale di Teramo conferma un principio di grande rilevanza pratica: nel contesto attuale, la neve e il ghiaccio non costituiscono di per sé eventi eccezionali. In assenza di una prova scientifica rigorosa dell’anomalia assoluta del fenomeno e laddove vi sia stato il tempo per intervenire, il Condominio risponde dei danni cagionati ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Un orientamento che rafforza il dovere di vigilanza e prevenzione dell’amministrazione condominiale e ridimensiona l’utilizzo difensivo del caso fortuito.
Fonte: condominioweb.com
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