Le spese per la gestione, movimentazione e sanificazione dei bidoni condominiali possono essere ripartite tra tutti i condomini solo se il servizio risulta validamente istituito, approvato dall’assemblea e concretamente svolto nel periodo cui i costi si riferiscono.
In mancanza di tali presupposti, l’addebito – soprattutto se effettuato a consuntivo per annualità pregresse – non è legittimo.
Quando il condominio organizza un servizio di gestione e sanificazione dei bidoni carrellati per la raccolta differenziata, questo rientra tra i servizi comuni finalizzati a garantire igiene, decoro e salubrità dell’edificio.
In assenza di una deroga convenzionale (regolamento condominiale contrattuale o accordo specifico), la relativa spesa segue il criterio ordinario previsto dall’art. 1123, comma 1, c.c., e deve quindi essere ripartita in base ai millesimi di proprietà.
Tuttavia, prima ancora di applicare il criterio di riparto, è necessario verificare un presupposto essenziale: l’esistenza effettiva del servizio.
Con sentenza 13 gennaio 2026 n. 138, il Tribunale di Napoli Nord, pronunciandosi in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale, ha chiarito che l’addebito delle spese presuppone l’effettiva istituzione del servizio e la sua approvazione assembleare, nonché un riscontro concreto della sua operatività nel periodo considerato.
Il principio assume rilievo particolare quando il condominio intende ratificare a posteriori costi “pregressi”, imputandoli ai condomini in sede di approvazione del rendiconto.
La decisione richiama inoltre la necessità di:
verificare l’eventuale presenza di un regolamento condominiale di natura contrattuale che disciplini criteri diversi di riparto;
esaminare con attenzione il contenuto della delibera assembleare di conferimento dell’incarico e di approvazione dei relativi costi.
Alcuni condomini hanno impugnato il verbale assembleare del 3 agosto 2022, contestando:
la ratifica di una presunta attività pregressa di gestione dei bidoni carrellati svolta da un terzo fino al 29 febbraio 2020;
l’approvazione dei bilanci consuntivi 2019-2021, nella parte in cui tali spese venivano imputate anche a loro;
l’approvazione del bilancio preventivo 2022, sempre con riferimento alla ripartizione del costo del servizio tra tutti i condomini, inclusi quelli che dichiaravano di non usufruirne.
Secondo i ricorrenti, il servizio non era mai stato effettivamente svolto, avendo essi provveduto autonomamente al conferimento dei rifiuti.
Il Tribunale ha qualificato i vizi dedotti come annullabilità della delibera (art. 1137, comma 2, c.c.) e ha accolto parzialmente l’impugnazione, annullando i punti relativi alla ratifica dell’attività pregressa e all’approvazione dei consuntivi.
Dall’istruttoria è emerso che: “Non vi è prova agli atti di una delibera che abbia istituito ed approvato tale servizio… nel periodo considerato il servizio risultava completamente assente”.
È stata quindi ritenuta illegittima l’imputazione a consuntivo di costi riferiti a un servizio non validamente istituito, né specificato quanto a modalità e corrispettivo.
Diversamente, con riferimento al bilancio preventivo 2022, il Tribunale ha rigettato la censura, affermando che:
una volta preventivato il servizio e portato a conoscenza dell’assemblea,
la spesa deve essere ripartita tra tutti i condomini, trattandosi di servizio a vantaggio dell’intero edificio.
La relativa delibera è stata quindi ritenuta valida e vincolante per tutti i partecipanti.
La sentenza precisa che non esiste una norma nazionale che imponga ai condomini la sanificazione obbligatoria dei contenitori.
Il D.Lgs. 116/2020 e il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) fissano principi generali in materia di gestione dei rifiuti, lasciando però ampio margine regolatorio a Regioni e Comuni.
Nel motivare la decisione sul preventivo 2022, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la movimentazione e sanificazione dei mastelli costituisce un servizio di interesse comune, con riparto ex art. 1123, comma 1, c.c. (Trib. Matera n. 90/2025).
In termini generali, la giurisprudenza ribadisce che:
vale il principio dell’utilità potenziale, per cui il mancato utilizzo volontario non esonera dal contributo;
l’eccezione è rappresentata dal condominio parziale, quando il servizio è oggettivamente destinato a servire solo una parte dell’edificio.
La linea di confine non passa tra “chi usa” e “chi non usa” il servizio, ma tra:
spese imputate per servizi non deliberati e non riscontrabili in concreto, e
spese relative a servizi preventivati, approvati e qualificati come comuni.
In conclusione, non è legittimo addebitare a consuntivo costi per un servizio non validamente istituito né effettivamente svolto nel periodo di riferimento.
Diversamente, una volta preventivato e deliberato, il servizio di gestione e sanificazione dei bidoni condominiali segue la regola generale di riparto ed è vincolante per tutti i condomini, salvo deroga convenzionale o diversa destinazione oggettiva del servizio.
Fonte: condominioweb.com
ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.
I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.
Competenza delle cause condominiali
Ripartizione spese colonna di scarico in condominio
Contratto dell'amministratore di condominio
Comunicazione lavori condominiali 2026
Mutuo condominiale per lavori straordinari
Come scegliere un nuovo amministratore di condominio
Assemblea condominiale mai convocata
Revisore contabile condominiale
Asciugacapelli e rumori in condominio
Conto Termico 3.0 e condominio