Si possono recuperare le spese straordinarie non utilizzate?
Cosa accade quando i lavori straordinari deliberati dall'assemblea condominiale non vengono realizzati? I condòmini possono richiedere la restituzione delle somme accantonate nel fondo speciale ex art. 1135 c.c.?
Fondo speciale: obbligo e costituzione
L'art. 1135 c.c. prevede che, per deliberare lavori di manutenzione straordinaria o innovazioni, sia obbligatorio costituire un fondo speciale pari all'ammontare complessivo delle opere. Questo accantonamento, concepito per evitare indebitamenti futuri, è essenziale per la validità della delibera stessa (Cass., 5 aprile 2023, n. 9388).
La costituzione del fondo richiede il reale versamento delle somme da parte dei condòmini. Una semplice contabilità separata non è sufficiente (Trib. Roma, 2 marzo 2020, n. 4459).
Restituzione delle somme accantonate
Se i lavori straordinari non vengono eseguiti, i condòmini possono ottenere la restituzione del denaro versato, ma solo previa deliberazione assembleare. L'amministratore non ha il potere autonomo di procedere ai rimborsi su richiesta dei singoli proprietari.
In alternativa, l'assemblea potrebbe decidere di mantenere il fondo per finanziare eventuali lavori futuri.
Maggioranza necessaria per lo svincolo del fondo
La deliberazione sulla restituzione del fondo deve avvenire con la stessa maggioranza prevista per la sua costituzione. Generalmente, per opere straordinarie o innovazioni, è necessaria la maggioranza degli intervenuti rappresentante almeno la metà del valore dell'edificio.
Tuttavia, per innovazioni particolari o impianti non centralizzati (art. 1122-bis c.c.), potrebbe essere richiesto un quorum più elevato, come i due terzi del valore dell'edificio.
In sintesi, la restituzione delle somme del fondo speciale è possibile, ma richiede un preciso iter deliberativo da parte dell'assemblea condominiale, garantendo così trasparenza e tutela dei diritti di tutti i condòmini.
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