Gestioni condominiali

Contatore dell'acqua rotto

Il principio generale

In presenza di un malfunzionamento del contatore condominiale, è onere del gestore del servizio idrico dimostrare la correttezza dei consumi addebitati, mentre l’utente ha il diritto di contestare i dati riportati in fattura e chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate, salvo diversa prova.

Il contratto di fornitura di acqua potabile rientra nella categoria della somministrazione di cose, ai sensi dell’art. 1559 c.c., ed è eterointegrato dalla legge, dai regolamenti e dalle delibere amministrative che disciplinano modalità e tariffe del servizio.

Il caso deciso dal Tribunale di Napoli Nord (sent. n. 2318/2025)

Un Condominio ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in favore della società che gestisce il servizio idrico, relativo al mancato pagamento dei consumi idrici per cinque anni. Il Condominio ha contestato la quantificazione del credito, ritenendola frutto di un errore dovuto al malfunzionamento del contatore, e ha avanzato una domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme pagate in eccesso.

La società opposta ha resistito, sostenendo la correttezza dei conteggi, delle tariffe applicate e del pagamento intervenuto quale riconoscimento del debito, eccependo anche l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per riferirsi a periodi estranei al decreto ingiuntivo.

La verifica tecnica e le risultanze della CTU

Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per verificare la funzionalità del misuratore e la correttezza dei consumi addebitati. La CTU ha evidenziato la non conformità del contatore, dovuta a un difetto strutturale (un buco nel quadrante), che comprometteva la rotazione delle lancette e dunque la corretta rilevazione dei consumi.

Un confronto tra il vecchio misuratore e quello sostitutivo ha confermato che il primo registrava consumi maggiori rispetto al reale fabbisogno idrico. La CTU ha quindi proceduto alla ricostruzione dei consumi medi giornalieri, basandosi sulle rilevazioni dei sotto-contatori e confermando la coerenza dei nuovi dati.

La decisione del Tribunale

Sulla base delle risultanze tecniche, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha accolto la domanda riconvenzionale del Condominio, riconoscendo che quest’ultimo aveva versato più del dovuto. Ha dunque condannato la società alla restituzione delle somme eccedenti, calcolate come differenza tra l’importo corrisposto e quello effettivamente dovuto, determinato secondo i consumi accertati dalla CTU e le tariffe comunali vigenti per il periodo di riferimento.

I principi giuridici ribaditi dalla sentenza

La pronuncia del Tribunale di Napoli Nord conferma i seguenti principi:

  • In caso di contestazione dei consumi, spetta all’utente l’onere di segnalare l’anomalia e richiedere verifica;

  • Il gestore deve dimostrare il corretto funzionamento del contatore, in base al principio di vicinanza della prova (artt. 1218, 2697 e 1560 c.c.);

  • In assenza di contestazioni specifiche, i dati indicati in fattura sono presunti corretti (cfr. Trib. Milano, sent. n. 5934/2021);

  • La quantificazione del corrispettivo deve tenere conto delle tariffe riportate in fattura, determinate con delibere comunali, anche in assenza di esplicita approvazione contrattuale da parte dell’utente;

  • Il contratto di fornitura è eterointegrato ex art. 1374 c.c. da atti normativi e regolamentari, che ne disciplinano validamente diritti e obblighi.

Conclusioni

L’utente del servizio idrico, anche se condominiale, ha diritto a una fatturazione trasparente e conforme ai consumi effettivi, e può agire in giudizio per ottenere la rettifica o il rimborso delle somme indebitamente corrisposte. Il gestore, dal canto suo, è tenuto a fornire prova del corretto funzionamento dei propri strumenti e dell’esattezza dei dati fatturati. La sentenza in commento costituisce un importante precedente in materia di tutela dell’utente finale nei contratti di somministrazione.

Fonte: condominioweb.com

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