Installare cavi o impianti per antenna su proprietà esclusiva di altri condomini è illegittimo se non vi è un accordo tra le parti o un titolo che costituisca servitù. Il “diritto di antenna” non autorizza intrusioni quando esistono spazi propri utilizzabili.
I proprietari di un appartamento e del relativo terrazzo sovrastante hanno contestato la posa di un cavo d’antenna da parte di un condomino proprietario di un box al piano seminterrato. Il cavo, posato senza consenso, attraversava il loro terrazzo per collegarsi all’antenna dell’abitazione sottostante.
I ricorrenti hanno chiesto:
la rimozione del cavo;
l’accertamento dell’assenza di servitù;
la cessazione di ogni turbativa al loro diritto di proprietà.
Il convenuto ha sostenuto di aver agito con il consenso degli interessati, invocando il diritto di antenna.
Il giudice ha ricordato che il diritto di antenna, previsto dall’art. 209 del D.lgs. 259/2003, non autorizza l’installazione su proprietà altrui quando questa limiti l’uso del bene o provochi danni.
Tale diritto può essere esercitato solo in assenza di alternative concrete: il proprietario deve dimostrare di non poter installare l’impianto su spazi propri o condominiali.
Nel caso specifico, il convenuto non ha fornito prova di tale impossibilità. Anzi, una consulenza tecnica ha accertato che l’impianto poteva essere installato su sue aree esclusive.
Il Tribunale ha quindi:
disposto la rimozione del cavo d’antenna;
rigettato la richiesta di risarcimento danni per assenza di prova del danno economico.
Con la sentenza n. 16865/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di antenna non può comprimere il diritto di proprietà se l’impianto può essere collocato altrove. È l’interessato a dover dimostrare la necessità dell’installazione su parti altrui.
Il cosiddetto diritto di antenna non legittima, da solo, il passaggio o la posa di impianti su proprietà private altrui.
In mancanza di un titolo valido o di un accordo tra le parti, l’installazione è da considerarsi illegittima, specie se il proprietario dispone di alternative su spazi propri.
Fonte: condominioweb.com
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