Gestioni condominiali

Infiltrazioni da grondaie e alberi

Quando le infiltrazioni d’acqua derivano da più condotte omissive, anche se autonome e riferibili a soggetti diversi, può configurarsi una responsabilità solidale. È quanto chiarito dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3622 del 16 luglio 2025, che ha riconosciuto la corresponsabilità tra due condomini confinanti per danni causati da infiltrazioni, dovute sia all’omessa manutenzione delle grondaie che alla mancata potatura degli alberi.

Il caso esaminato

Un condominio e un proprietario privato hanno convenuto in giudizio un condominio limitrofo e due proprietari, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni provenienti da parti comuni e private. Le responsabilità venivano attribuite:

  • al condominio convenuto, per la mancata potatura degli alberi, i cui rami avrebbero ostruito le grondaie;

  • ai proprietari convenuti, per presunti lavori mal eseguiti sul tetto.

In risposta, i convenuti hanno eccepito che le infiltrazioni fossero da imputare esclusivamente all’omessa manutenzione delle grondaie da parte del condominio attore.

Il condominio convenuto non si è costituito in giudizio. Tuttavia, la consulenza tecnica d’ufficio ha fatto piena luce sulle cause del danno: le infiltrazioni erano state provocate dall’accumulo di foglie e rami – provenienti dagli alberi del condominio confinante – che avevano ostruito la grondaia, la quale non era stata adeguatamente manutenuta dal condominio attore.

Le motivazioni del Tribunale

Dalla consulenza tecnica è emerso con chiarezza che l’intasamento della grondaia era dovuto:

  • alla mancata potatura degli alberi con rami che si estendevano sopra il tetto;

  • alla trascurata manutenzione della grondaia, che ha impedito il regolare deflusso dell’acqua, causandone il ristagno e la successiva infiltrazione sotto le tegole e lo strato impermeabilizzante.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale impropria ex art. 2055 c.c. tra i due condomini, affermando che: “Entrambi i condomini hanno provocato le infiltrazioni: l’uno per non aver potato gli alberi, l’altro per non aver provveduto alla manutenzione della grondaia.

Il giudice ha ribadito che, in caso di concorso di cause, anche riferibili a titoli diversi di responsabilità, il danneggiato ha diritto a ottenere il risarcimento integrale da ciascuno dei coobbligati in solido, in proporzione al contributo causale.

Le condanne

In accoglimento delle rispettive domande:

  • il condominio confinante è stato condannato a risarcire 6.500 euro al proprietario danneggiato;

  • il condominio attore è stato condannato a risarcire 10.300 euro ai proprietari convenuti;

  • è stata rigettata la domanda contro i proprietari convenuti, non essendo emersa alcuna responsabilità a loro carico.

Considerazioni finali

La sentenza del Tribunale di Catania conferma un principio consolidato in giurisprudenza: la solidarietà nel risarcimento dei danni può configurarsi anche in presenza di omissioni distinte e autonome, purché tutte abbiano concorso causalmente alla produzione del medesimo evento dannoso.

In simili circostanze, il danneggiato può agire nei confronti di uno o più dei soggetti coinvolti per ottenere l’intero risarcimento, lasciando eventualmente a questi il diritto di regresso.

La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Cassazione (Cass. n. 18313/2019; Cass. n. 18610/2017), secondo cui la solidarietà ex art. 2055 c.c. richiede la prova concreta del concorso causale, anche in presenza di condotte colpose non coordinate tra loro.

La decisione sottolinea, infine, l’importanza di una collaborazione attiva tra condomini confinanti nella manutenzione delle parti comuni o suscettibili di produrre danno ad altri, pena il rischio di dover rispondere in solido anche per condotte omissive altrui.

Fonte: condominioweb.com

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