Se un condominio decide di revocare l'incarico conferito a un professionista, quest’ultimo ha diritto esclusivamente al pagamento per le prestazioni già eseguite. Eventuali somme aggiuntive per attività extra richiedono la prova dell’autorizzazione a procedere. È quanto ribadito dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 749 del 18 giugno 2025.
La decisione riguarda il rapporto contrattuale tra un geometra e un condominio, che aveva inizialmente accettato un preventivo per studi preliminari legati a lavori di ristrutturazione. Il professionista aveva ricevuto un acconto, ma successivamente il condominio aveva comunicato il recesso, senza specificare motivazioni.
Il tecnico ha quindi agito in giudizio chiedendo:
il saldo del compenso pattuito per l'incarico preventivato,
il pagamento di ulteriori attività extra svolte su richiesta del condominio.
Secondo l’art. 2237 c.c., il committente (in questo caso il condominio) può recedere in qualsiasi momento da un contratto di prestazione d'opera, anche a esecuzione avviata. Tuttavia, deve corrispondere al prestatore:
il rimborso delle spese sostenute,
il compenso per l’opera già svolta fino al momento del recesso.
La giurisprudenza ha confermato che tale norma si applica anche agli incarichi conferiti ad avvocati, tecnici e altri professionisti, e che il diritto di recesso è irrinunciabile (Cass. civ., sez. II, 27/10/2016, n. 21759).
Il Tribunale ha accolto solo parzialmente le richieste del professionista. Ha riconosciuto il diritto al compenso per l’attività effettivamente svolta fino alla data del recesso, ma ha rigettato la richiesta relativa agli incarichi extra, per mancanza di prova.
Secondo il giudice, infatti:
“Non risulta dimostrato il conferimento di un incarico aggiuntivo né l’esistenza di un’autorizzazione assembleare, neppure desumibile da comportamenti concludenti.”
Il principio è chiaro: l’onere della prova del conferimento e dell’autorizzazione per incarichi ulteriori ricade sempre sul professionista (Cass. civ., sez. II, 19/01/2021, n. 783).
Il professionista aveva anche chiesto la condanna del condominio per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sostenendo che l’opposizione fosse temeraria. Anche questa domanda è stata respinta, poiché non è emersa alcuna condotta processuale improntata a malafede o colpa grave.
Il condominio può revocare liberamente un incarico professionale, ma deve corrispondere il compenso per quanto già eseguito e le eventuali spese sostenute.
Non è dovuto alcun pagamento per attività extra-preventivo in assenza di prova del relativo incarico e della sua autorizzazione.
La responsabilità aggravata va provata: non può essere presunta.
Fonte: condominioweb.com
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