Il Tribunale di Trento ribadisce l’assoluta rigidità del termine previsto dall’art. 1137 c.c.
Il termine di trenta giorni per impugnare le deliberazioni dell’assemblea condominiale, stabilito dall’art. 1137 c.c., ha natura decadenziale e non può essere prorogato né modificato, neppure con deliberazione unanime dell’assemblea.
A confermarlo è il Tribunale di Trento con la sentenza n. 352 del 24 aprile 2025, che si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Un condomino aveva proposto azione di annullamento avverso ventisei delibere adottate tra il 1998 e il 2018, affermando di non essere mai stato convocato alle relative assemblee. Solo nel corso della riunione del 6 maggio 2022, gli erano stati consegnati i verbali delle assemblee pregresse. In tale occasione, l’assemblea aveva deliberato all’unanimità di concedergli una proroga del termine per impugnare le delibere, fissando come nuova scadenza dieci giorni dopo l’assemblea ordinaria prevista per agosto 2022.
Sulla base di questa decisione assembleare, l’attore riteneva valida e tempestiva la propria impugnazione. La controparte, invece, eccepiva la decadenza del diritto, sottolineando l’inderogabilità del termine ex art. 1137 c.c..
Il Tribunale ha accolto l’eccezione della parte convenuta, ribadendo che il termine di trenta giorni previsto dalla legge non può essere prorogato, neanche mediante una deliberazione unanime dell’assemblea.
In particolare, il giudice ha evidenziato che:
"Il termine indicato nell’art. 1137 c.c. è un termine di decadenza che non può essere prorogato o derogato dall’assemblea del condominio, nemmeno all’unanimità. Pertanto, la deliberazione assembleare che ne ha disposto la proroga è inefficace e priva di effetti giuridici."
La pronuncia chiarisce altresì che la norma in questione è inderogabile e non rientra nella disponibilità dei privati, in quanto posta a tutela dell’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici all’interno della compagine condominiale.
Il Tribunale ha inoltre ricordato che solo le delibere nulle possono essere impugnate senza limiti temporali, mentre quelle annullabili sono soggette al rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c. (cfr. Cass., S.U., n. 4806/2005; Cass., ord., n. 21235/2024; Cass., S.U., n. 9839/2021).
Anche se la sentenza non menziona espressamente precedenti sul tema della derogabilità convenzionale del termine, essa si colloca nell’ambito dell’indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione, secondo cui il termine per l’impugnazione delle delibere è tassativo e inderogabile (tra le altre: Cass. n. 14177/2012; Cass., ord. n. 11375/2017).
La pronuncia del Tribunale di Trento rappresenta una ulteriore conferma della rigidità del termine previsto dall’art. 1137 c.c., chiarendo che nessuna decisione assembleare – neppure adottata all’unanimità – può modificarne il contenuto o la decorrenza.
Ogni previsione regolamentare o deliberazione assembleare che si proponga di derogare a tale regime legale è da ritenersi inefficace e nulla.
Pertanto, le impugnazioni delle delibere assembleari annullabili devono essere proposte entro trenta giorni dalla data in cui il condomino è venuto a conoscenza della decisione. Ogni iniziativa intrapresa oltre tale termine è irrimediabilmente tardiva e non può trovare tutela, a prescindere da eventuali accordi, verbali o pattuizioni contrarie.
Fonte: condominioweb.com
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