Il singolo condomino non ha il diritto di rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del condominio: solo l’amministratore, in rappresentanza dell’interesse comune, può attivare la copertura assicurativa in caso di danni tutelati dalla polizza condominiale.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3991 del 24 giugno 2025, ha confermato questo principio, già consolidato in giurisprudenza, respingendo la possibilità per un condomino di agire direttamente contro l’assicurazione sottoscritta dal condominio.
Il caso in esame
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento condominiale. Il proprietario dell’immobile sovrastante, danneggiato dal fuoco, ha citato in giudizio il vicino da cui è partito l’incendio, chiedendo il risarcimento danni al solaio di sua proprietà. Successivamente, ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa della compagnia assicuratrice del condominio.
L’assicurazione ha contestato la legittimità della chiamata diretta, sostenendo che la polizza fosse stipulata con il condominio nel suo complesso, non con i singoli condomini.
Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda, rilevando che mancavano prove concrete dei danni lamentati, basandosi solo su un verbale dei Vigili del Fuoco relativo all’incendio.
In appello, l’attore ha contestato la valutazione sul mancato apporto probatorio, depositando fatture per lavori di riparazione e documentazione sulle disdette degli ospiti (in quanto l’immobile era una casa vacanze). Tuttavia, la Corte d’Appello ha nuovamente respinto la richiesta, ritenendo inammissibile la domanda contro la compagnia assicuratrice e insufficienti le prove presentate.
La decisione della Corte
La Corte ha sottolineato che la polizza è stata stipulata esclusivamente dal condominio, che non era parte nel processo, e che il singolo condomino non possiede un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del condominio.
Questa interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Cassazione (ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 4245/2009), secondo cui il condomino non può agire individualmente contro la compagnia assicuratrice: «La rappresentanza del condominio contraente della polizza spetta all’amministratore, che tutela l’interesse comune di tutti i condomini».
Inoltre, la Corte ha ritenuto la documentazione fornita dall’attore insufficiente a provare in modo certo sia l’entità dei danni sia il loro nesso causale con l’incendio.
Giurisprudenza e dottrina
Il principio ribadito è quello secondo cui, salvo diversa previsione normativa, il rapporto assicurativo è esclusivamente tra il condominio (contraente) e la compagnia assicuratrice. Di conseguenza, solo il condominio, tramite l’amministratore, può agire per far valere i diritti derivanti dalla polizza.
Diversamente da quanto previsto per le assicurazioni obbligatorie (ad esempio la RCA auto, ex art. 144 cod. ass.), le polizze condominiali sono contratti volontari che non attribuiscono al singolo condomino un diritto di azione diretta verso l’assicuratore.
Esiste una corrente dottrinale minoritaria che ipotizza una legittimazione sussidiaria del condomino in caso di inerzia dell’amministratore, basata su una lettura estensiva dei poteri di gestione degli interessi comuni. Tuttavia, questa posizione è costantemente rigettata dalla giurisprudenza di legittimità, salvo specifiche clausole contrattuali o statutarie che ne dispongano diversamente.
Conclusioni
La sentenza conferma che il condomino, pur essendo beneficiario potenziale della copertura assicurativa, non può agire direttamente contro la compagnia assicuratrice. Qualsiasi richiesta di risarcimento deve essere avanzata nei confronti del condominio, che poi, se necessario, attiverà la polizza tramite il proprio amministratore.
Questo orientamento garantisce la coerenza e l’unità dell’azione processuale, rispettando il modello rappresentativo e gestionale dell’ente condominiale.
Fonte: condominioweb.com
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