Gestioni condominiali

Ritardo modesto nel rendiconto

Un lieve ritardo nella convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, se contenuto entro i limiti di legge, non costituisce una grave irregolarità e non giustifica la revoca dell’amministratore.
Lo ha ribadito il Tribunale di Pescara con il Decreto n. 939/2025, respingendo la richiesta avanzata da alcuni condomini per la revoca dell’amministratore.

La richiesta di revoca

Il procedimento trae origine da un ricorso ex art. 1129 c.c. promosso da alcuni comproprietari, i quali contestavano all’amministratore una serie di presunte irregolarità nella gestione, tra cui:

  1. Violazioni reiterate del regolamento condominiale contrattuale;

  2. Inottemperanza alle delibere assembleari;

  3. Omessa risposta a richieste dei condomini;

  4. Negato accesso alla documentazione condominiale;

  5. Irregolarità fiscali e gestionali;

  6. Violazione del dovere di informare l’assemblea sull’andamento delle cause legali.

L’amministratore, costituitosi in giudizio, ha respinto tutte le accuse.

Il principio giuridico

L’art. 1130 c.c., n. 10 stabilisce che l’amministratore debba convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Nel caso di specie, il regolamento di condominio prevedeva un termine inferiore, ma la legge rimane prevalente nel fissare il termine massimo.

Il Tribunale ha rilevato che, nonostante un lieve sforamento rispetto al termine regolamentare, le assemblee sono sempre state convocate entro i 180 giorni previsti dalla legge, escludendo quindi la sussistenza di una “grave irregolarità”.

Il richiamo giurisprudenziale

I giudici hanno citato precedenti (tra cui Trib. Palermo, 14/02/2020 e Corte d’Appello Venezia, n. 3399/2018) che riconoscono la convocazione tardiva dell’assemblea come potenziale causa di revoca, ma solo se eccede i termini legali. Non è questo il caso.

Le altre contestazioni

Riguardo alla revisione delle tabelle millesimali, il Tribunale ha osservato che la questione era stata più volte rinviata dalla stessa assemblea.

Quanto alle presunte omissioni di risposte e al diniego di accesso ai documenti, i giudici hanno ritenuto le giustificazioni dell’amministratore adeguate: la documentazione era disponibile tramite il portale condominiale e molte richieste erano ripetitive o prive di motivazione. È stato inoltre precisato che il diritto d’accesso non può ostacolare la gestione ordinaria o essere esercitato in modo abusivo.

Conclusioni

Il ricorso è stato integralmente respinto, con conferma dell’incarico all’amministratore e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Secondo il Tribunale, nessuna delle condotte contestate configurava una grave irregolarità ai sensi dell’art. 1129 c.c., e anzi il comportamento dei ricorrenti è stato giudicato non improntato a buona fede, considerando che gran parte delle richieste provenivano da un solo condomino e senza reali necessità informative.

Fonte: condominioweb.com

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