Il tema della maggioranza richiesta per la conferma dell’amministratore di condominio è oggetto di dibattito in giurisprudenza.
L’art. 1129, comma 10, c.c. dispone che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”, mentre l’art. 1136, comma 4, c.c. stabilisce che la nomina e revoca dell’amministratore devono avvenire con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quorum qualificato ex comma 2).
La questione è dunque se tale maggioranza qualificata sia necessaria anche per la conferma dell’amministratore uscente o se basti la maggioranza semplice.
Con la sentenza n. 266 del 18 luglio 2025, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari ha affrontato il tema con riferimento a due delibere assembleari, impugnate da un condomino:
11 agosto 2021: conferma con 377,64 millesimi;
13 novembre 2021: conferma con 436,80 millesimi.
Entrambe inferiori al quorum di 500 millesimi previsto per la nomina. L’attore contestava anche il conteggio dei voti di due condomini dipendenti della società amministratrice, ritenuti incompatibili ex art. 67 disp. att. c.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’unica delibera rilevante fosse quella del 19 agosto 2020 (adottata con corretta maggioranza), da cui far decorrere il rinnovo automatico. Le successive delibere avrebbero avuto solo natura confermativa.
L’attore proponeva appello, sostenendo che tali delibere avessero valore novativo e quindi incidessero sul termine di rinnovo, e chiedeva la compensazione delle spese alla luce dell’incertezza interpretativa.
La Corte ha ritenuto l’appello parzialmente fondato.
Sul punto centrale – se la conferma dell’amministratore richieda la stessa maggioranza della nomina – la Corte ha ricostruito i due principali orientamenti:
Tesi maggioritaria e rigorosa (Cass. n. 4269/1994; n. 3797/1978; n. 71/1980): la conferma equivale a nuova nomina, pertanto serve sempre la maggioranza qualificata, pena la prosecuzione dell’incarico in prorogatio imperii.
Tesi minoritaria e più flessibile (Corte App. Messina n. 847/2022; Trib. Roma n. 10701/2009): distingue tra nomina e conferma, ritenendo che la conferma consolidi un rapporto già in essere, richiedendo solo maggioranza semplice.
La Corte ha riconosciuto la coerenza della tesi più rigorosa, ma ha comunque respinto l’impugnazione per difetto di interesse concreto: l’annullamento delle delibere avrebbe determinato solo il ripristino del rinnovo automatico ex lege, senza alcun beneficio reale per l’attore.
Sul piano processuale, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite nei due gradi di giudizio, in considerazione dell’“equivocità della disciplina” e dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco sulla maggioranza necessaria per la conferma dell’amministratore.
Cass., n. 4269/1994; n. 3797/1978; n. 71/1980: equiparano conferma e nomina quanto a quorum.
Corte App. Messina n. 847/2022; Trib. Roma n. 10701/2009: distinguono tra conferma (maggioranza semplice) e nomina/revoca (maggioranza qualificata).
Cass., n. 15377/2000: ribadisce che l’interesse ad agire deve essere concreto.
La sentenza conferma che l’orientamento giurisprudenziale è tuttora diviso:
Alcuni Tribunali richiedono sempre la maggioranza qualificata, anche in caso di conferma;
Altri valorizzano il carattere consolidativo della conferma, ammettendo la maggioranza semplice.
In assenza di una pronuncia risolutiva o di una riforma normativa, la questione rimane aperta e soggetta a interpretazioni diverse. In ogni caso, per poter impugnare efficacemente le delibere in tema di amministrazione condominiale, occorre sempre dimostrare un interesse concreto ad agire.
Fonte: condominioweb.com
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