Il posto auto condominiale è una delle aree comuni più soggette a discussioni tra i condòmini. Che si tratti di uno spazio assegnato o di uno a rotazione, non è raro che nascano dubbi su cosa si possa effettivamente parcheggiare o depositare.
Può capitare, ad esempio, che chi dispone di un posto auto scoperto vi lasci una moto o una bicicletta, o che qualcuno utilizzi l’area per riporre oggetti, legna o rifiuti. Tuttavia, comportamenti di questo tipo possono creare disagio agli altri condòmini e violare il regolamento condominiale.
L’articolo 1117, punto 2) del Codice civile stabilisce che:
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio […] le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune”.
I parcheggi condominiali, dunque, rientrano tra le parti comuni dell’edificio e sono destinati esclusivamente alla sosta dei veicoli di chi vi abita.
Quando lo spazio è sufficiente, i posti possono essere assegnati individualmente; in caso contrario, si ricorre alla turnazione o al sorteggio.
L’assegnazione di un posto auto condominiale può avvenire tramite:
regolamento condominiale contrattuale, approvato all’unanimità;
delibera assembleare con consenso di tutti i condòmini;
atto notarile o sorteggio.
Una volta assegnato, il posto auto diventa ad uso esclusivo del titolare, che può utilizzarlo liberamente solo per finalità di parcheggio, nel rispetto delle norme di sicurezza e del decoro condominiale.
In linea generale, in un posto auto condominiale si possono parcheggiare:
automobili,
moto e scooter,
biciclette.
Molti regolamenti condominiali, però, prevedono aree dedicate ai mezzi a due ruote, così da evitare intralci o problemi di manovra.
Non è consentito, invece, utilizzare il posto auto come deposito o magazzino.
È vietato, ad esempio, lasciare:
materiali da lavoro o da costruzione,
legna, rifiuti o componenti elettronici,
oggetti ingombranti o potenzialmente pericolosi.
Un’eccezione può essere rappresentata dal deposito temporaneo di oggetti, come valigie o piccoli pacchi, purché:
non si ostacolino passaggi e manovre,
non si compromettano igiene e sicurezza,
non si alteri l’aspetto estetico dell’edificio.
Si tratta tuttavia di un uso occasionale e limitato nel tempo, non assimilabile a un deposito stabile.
Sì, ma solo se le dimensioni del veicolo consentono di restare entro i limiti del posto assegnato, senza ostacolare il passaggio degli altri.
Il proprietario non può pretendere l’ampliamento dello spazio o modifiche strutturali a danno dei vicini.
L’articolo 1102 del Codice civile precisa infatti che ciascun condòmino può servirsi della cosa comune “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso”.
Quando i posti disponibili non bastano per tutti, l’assemblea condominiale può deliberare un sistema di turnazione, stabilendo la durata dei turni (giornaliera, settimanale o mensile).
In alternativa, i condòmini possono:
acquistare i posti auto a proprie spese, oppure
optare per l’uso libero, “chi arriva prima parcheggia”.
Quest’ultima soluzione, però, tende a generare frequenti controversie e richiede spesso un regolamento più chiaro.
Se un altro condòmino occupa abusivamente il tuo posto, è opportuno rivolgersi all’amministratore, che dovrà inviare un richiamo formale al responsabile.
Non è possibile chiamare il carro attrezzi, trattandosi di area privata.
In casi gravi, il comportamento può configurare violenza privata ai sensi dell’art. 610 c.p., qualora impedisca la libera circolazione all’interno del condominio.
Il box auto condominiale, situato spesso in garage sotterranei, può essere di proprietà esclusiva o in uso condiviso.
Al suo interno è consentito tenere:
auto e mezzi a due ruote,
oggetti domestici non pericolosi,
attrezzature sportive o per hobby,
liquidi non infiammabili.
È vietato conservare in garage materiali pericolosi o potenzialmente dannosi, come:
sostanze infiammabili o combustibili (gasolio, GPL, benzina),
rifiuti tossici o batterie esauste,
legna o combustibili solidi,
attrezzi rumorosi o elettrodomestici con gas infiammabile, come i frigoriferi.
Tali comportamenti non solo violano le regole condominiali, ma possono anche costituire rischio per la sicurezza e motivo di sanzioni.
✅ In sintesi:
Il posto auto condominiale, anche se assegnato in uso esclusivo, non può essere utilizzato come magazzino o deposito. È destinato solo alla sosta dei veicoli, nel pieno rispetto del Codice civile, delle norme di sicurezza e della convivenza condominiale.
Fonte: idealista.it
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