Quando un furto avviene sfruttando i ponteggi installati per lavori di ristrutturazione, capire chi debba rispondere dei danni non è affatto semplice. La sentenza n. 5517 del 4 luglio 2023 del Tribunale di Milano offre un chiarimento importante su come si ripartiscono le responsabilità tra impresa esecutrice e condominio.
In un condominio milanese, i ladri sono riusciti a introdursi in un appartamento arrampicandosi sui ponteggi montati per rifare la facciata. Una volta arrivati a livello della finestra, l’hanno forzata ed hanno svaligiato l’abitazione.
Il proprietario dell’appartamento sostiene che il ponteggio fosse incustodito per diverse ore al giorno, che l’allarme venisse inserito solo dopo le 19, e che comunque non fosse collegato a personale di sicurezza. Per questo ritiene responsabili sia l’impresa edilizia sia il condominio, richiamando gli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile.
Perché l’impresa risponda dei danni, la Cassazione richiede che abbia trascurato le regole ordinarie di diligenza e non abbia adottato cautele idonee a impedire l’uso improprio dei ponteggi.
In questo caso, però:
il ponteggio era dotato di impianto di illuminazione;
era presente un sistema di allarme acustico, installato come previsto dal contratto;
l’allarme ha effettivamente funzionato il giorno del furto.
Non è provato che i ladri siano entrati in un momento in cui l’allarme non fosse attivo, né che un intervento tempestivo delle forze dell’ordine avrebbe evitato il furto, compiuto in pochi minuti.
Risultato: l’impresa non è responsabile.
L’impianto concordato era un sistema ottico-acustico senza collegamento a centrale operativa. Una soluzione frequente nei cantieri e considerata idonea sotto il profilo della sicurezza.
Il Tribunale sottolinea che:
non era richiesta una vigilanza privata continua,
non è dimostrato che un sistema più sofisticato avrebbe impedito l’intrusione,
l’allarme ha svolto correttamente la sua funzione dissuasiva.
Il condominio aveva scelto un’impresa qualificata e aveva previsto, nel capitolato, l’installazione di un impianto anti-intrusione. Tale obbligo è stato rispettato.
Secondo il Tribunale:
non c’è culpa in eligendo, perché l’impresa è specializzata;
non c’è culpa in vigilando, perché il condominio ha controllato la corretta esecuzione del contratto;
non esiste rapporto di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. tra condominio e ponteggio, che rimane nella disponibilità operativa dell’appaltatore.
La giurisprudenza conferma che:
il condominio non è custode dei ponteggi e quindi non risponde ex art. 2051 c.c.;
può essere responsabile solo ai sensi dell’art. 2043 c.c., e solo se viene meno ai doveri di vigilanza sull’impresa;
l’appaltatore risponde soltanto se non adotta adeguate misure di sicurezza.
Nel caso analizzato, nessuno dei due profili è presente.
Per il Tribunale di Milano, il furto non deriva da omissioni dell’impresa né del condominio. I ponteggi erano installati correttamente e dotati dei sistemi di sicurezza previsti: nessuna responsabilità è stata quindi riconosciuta.
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