Quando l’irreperibilità di un condomino impedisce lavori urgenti di sicurezza, il giudice può autorizzare l’accesso forzato alla proprietà privata.
È quanto ribadito dal Tribunale di Ancona (R.G. 4005/2023) in una recente decisione riguardante l’adeguamento antincendio delle autorimesse condominiali.
In un condominio, i lavori per ottenere la SCIA antincendio erano fermi a causa dell’impossibilità di accedere a un box privato, di proprietà di una condomina irreperibile.
Nonostante le convocazioni e le comunicazioni inviate, la proprietaria non aveva mai risposto, impedendo ai tecnici di verificare lo stato dei luoghi e di completare gli interventi necessari.
L’assemblea condominiale aveva già approvato il computo metrico e affidato i lavori a una ditta specializzata, ma l’accesso negato al garage bloccava l’intera procedura di messa a norma.
Di fronte al rischio di inadempienza e alle responsabilità civili e penali per l’amministratore, il condominio ha adito il giudice chiedendo un provvedimento urgente ai sensi dell’art. 1172 c.c. (denuncia di danno temuto).
Il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo l’urgenza dell’intervento e la condotta ostruzionistica della condomina.
Dalla documentazione e dalla relazione tecnica emergeva infatti che, senza i lavori nel box privato, non era possibile inoltrare la SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco, compromettendo la regolarizzazione dell’intera autorimessa condominiale.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’accesso al garage e l’esecuzione degli interventi necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità e a tutela della sicurezza comune.
La decisione richiama l’azione prevista dall’art. 1172 c.c., che consente di intervenire quando vi è un pericolo di danno futuro, grave e prossimo, derivante da una cosa altrui.
In tali casi, chi subisce la minaccia può chiedere al giudice un provvedimento d’urgenza per rimuovere la situazione di rischio, anche se ciò comporta l’accesso a una proprietà privata.
Come chiarito dalla Cassazione (sent. n. 25094/2022 e n. 10282/2004), non è necessario che il danno si sia già verificato: basta la presenza di un pericolo ragionevole e imminente per la sicurezza delle persone o delle cose.
Il caso affrontato dal Tribunale di Ancona evidenzia un principio fondamentale nella gestione condominiale:
quando un singolo condomino, anche solo per irreperibilità o mancata collaborazione, impedisce interventi necessari alla sicurezza comune, il condominio può agire in giudizio per ottenere l’autorizzazione a procedere comunque.
La tutela della sicurezza collettiva prevale sul diritto esclusivo di proprietà, purché l’intervento sia proporzionato, documentato e finalizzato a prevenire un danno concreto.
Fonte: condominioweb.com
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