Nel caso dei balconi incassati, la corretta ripartizione delle spese dipende dalla distinzione tra parti esterne, che incidono sull’aspetto architettonico dell’edificio, e parti interne, che invece appartengono al singolo proprietario.
Su questo punto è intervenuta la Corte d’Appello con una recente decisione che offre un utile chiarimento in materia di manutenzioni condominiali.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 26 novembre 2025, ha confermato l’annullamento parziale di una delibera condominiale relativa ai lavori sui balconi incassati.
Il Tribunale aveva dichiarato nulla la delibera nella parte in cui imputava al condominio anche le spese di pittura delle superfici interne, ritenute invece di competenza esclusiva dei singoli proprietari. La Corte ha confermato tale impostazione.
La decisione riprende un orientamento ormai consolidato:
le parti esterne dei balconi incassati, quando costituiscono elemento della facciata, sono beni comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.;
le superfici interne (come soffitto e pavimentazione) rimangono di proprietà del singolo condomino.
Questa differenza si traduce in una ripartizione distinta degli oneri:
frontale del balcone
parti laterali esterne
eventuale sottobalcone visibile dalla facciata
pittura e manutenzione del soffitto interno
pavimentazione calpestabile
ulteriori finiture interne
La Corte ha ribadito che la delibera impugnata era nulla solo nella parte in cui attribuiva al condominio i costi relativi alle superfici interne dei balconi, confermando invece la legittimità di tutte le altre decisioni assembleari.
La pronuncia non si sofferma su altri temi spesso dibattuti, come:
la possibilità per il singolo proprietario di realizzare interventi migliorativi sulle parti comuni;
gli effetti di eventuali regolamenti condominiali che prevedano criteri diversi.
Questi elementi possono infatti incidere in maniera significativa sulla ripartizione finale delle spese, portando talvolta a soluzioni differenti rispetto all’orientamento generale.
La decisione conferma un principio fondamentale: nei balconi incassati, ciò che incide sull’estetica dell’edificio è comune; ciò che riguarda lo spazio abitativo è privato.
Il risultato processuale ha portato alla conferma della nullità parziale della delibera limitatamente alle superfici interne, con condanna dell’opponente alle spese di lite.
Fonte: condominioweb.com
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