L’installazione di impianti fotovoltaici sulle parti comuni è un tema sempre più rilevante nei condomìni moderni. L’art. 1122-bis c.c. riconosce a ogni condomino il diritto di installare impianti da fonti rinnovabili destinati alla propria unità immobiliare, purché vengano rispettati la stabilità dell’edificio, la sicurezza, il decoro architettonico e il pari uso degli altri partecipanti.
Una recente sentenza del Tribunale di Roma n. 16718/2025 ha ribadito un principio importante: l’assemblea non può negare l’intervento con un semplice “no”, ma deve indicare rischi tecnici concreti e proporre soluzioni alternative o cautele.
Un condomino aveva chiesto di installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare comune, presentando un progetto completo di:
elaborati tecnici redatti da un professionista abilitato;
schede tecniche dei macchinari;
polizza assicurativa contro eventuali danni.
Nonostante ciò, l’assemblea ha deliberato un diniego secco, senza chiarire quali fossero i rischi né proporre modalità alternative.
Durante il giudizio, l’istante ha sottolineato che:
l’impianto era di dimensioni ridotte e non pregiudicava l’uso del lastrico da parte degli altri condomini;
il tecnico incaricato dal condominio non aveva effettuato verifiche indipendenti;
l’amministratore aveva ostacolato l’accesso al lastrico per le verifiche preliminari.
Il condominio si è opposto sostenendo che il peso delle apparecchiature potesse compromettere la struttura e che la collocazione proposta non garantisse l’uso paritario.
Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per verificare:
la compatibilità dell’impianto con stabilità e sicurezza delle strutture;
l’incidenza sul decoro architettonico;
il rispetto del pari uso del bene comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.
La CTU ha concluso che:
i pesi delle macchine erano compatibili con i carichi strutturali previsti;
eventuali sovraccarichi potevano essere correttamente ripartiti con idonei supporti tecnici;
i pannelli solari esercitavano un carico minore rispetto a neve e carichi normativi di copertura;
il lastrico era già destinato a ospitare impianti tecnologici, per cui l’intervento non incideva sul decoro;
l’area occupata era inferiore alla quota millesimale del condomino, quindi rispettava il pari uso.
Inoltre, la collocazione proposta risultava la più adatta dal punto di vista tecnico, e non esistevano alternative migliori.
Il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego assembleare poiché:
l’impianto non comportava modificazioni delle parti comuni rilevanti ai sensi dell’art. 1122-bis c.c.;
non erano dimostrati rischi per statica, sicurezza o decoro;
non veniva limitato l’uso del lastrico agli altri condomini.
L’assemblea, ricevuta la documentazione tecnica, avrebbe dovuto:
individuare modalità alternative di esecuzione;
imporre cautele a tutela della struttura e della sicurezza;
ripartire l’uso del lastrico;
oppure chiedere garanzie specifiche.
Limitarsi a un diniego non è consentito: l’assemblea può esercitare poteri solo quando l’intervento comporta reali modifiche alla cosa comune.
Il Tribunale ha quindi annullato la delibera che negava l’installazione, rigettando invece la richiesta di risarcimento per mancato godimento dell’energia in assenza di prove adeguate.
La sentenza richiama Cass. civ., ord. n. 1337/2023, secondo cui: Gli impianti per singole unità abitative non richiedono autorizzazione assembleare quando non comportano modificazioni delle parti comuni.
Un principio che rafforza la tutela del diritto del singolo condomino nell’utilizzo dei beni comuni nei limiti dell’art. 1102 c.c.
Fonte: condominioweb.com
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