La cessazione dell'incarico comporta per il direttore dei lavori l'obbligo di restituire al condominio tutta la documentazione inerente all'appalto che si trovi effettivamente nella sua disponibilità. Il tema assume rilievo pratico quando, dopo la revoca dell'incarico, il professionista trattiene atti necessari per la prosecuzione o per la verifica delle opere.
A seguito della revoca dell'incarico per lavori di manutenzione straordinaria, il condominio ha chiesto formalmente la riconsegna della documentazione tecnica e amministrativa. In mancanza di consegna l'amministratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo. La professionista si è opposta sostenendo di aver già trasmesso parte degli atti via PEC e di non essere materialmente in possesso di altri documenti (ad esempio il giornale dei lavori, i collaudi, i formulari di smaltimento rifiuti, il piano di sicurezza e la relativa notifica preliminare), richiamando anche disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e del Testo Unico ambientale.
Nel corso del giudizio la direttrice dei lavori ha depositato alcuni documenti — tra cui libretti delle misure e quadri di raffronto con le varianti — ma ha confermato l'assenza di altri atti.
Il Tribunale ha giudicato la domanda monitoria parzialmente fondata. Ha escluso l'efficacia probatoria della PEC prodotta in formato .eml perché non consentiva di verificare il contenuto degli allegati: la mera produzione del file tecnico non ha dimostrato in modo chiaro quali documenti fossero stati effettivamente inviati. Questo principio rafforza l'importanza di una prova documentale leggibile e completa (ad esempio .pdf degli allegati) quando si sostiene di aver adempiuto tramite trasmissione telematica.
È stato tuttavia accertato che alcuni documenti erano effettivamente nella disponibilità della professionista e quindi è stata confermata, in sede di cognizione, la condanna alla loro consegna in originale (capitolato d'appalto, computo metrico delle varianti, DURC degli anni indicati, cronoprogramma originario, libretti delle misure SAL, scheda materiali, ecc.). Per contro, la mancanza materiale di altri atti ha giustificato la revoca del decreto ingiuntivo nella parte relativa a tali documenti.
Le spese di lite sono state compensate per metà, alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione e delle eccezionali ragioni emerse.
Dalla pronuncia emergono alcuni punti fermi utili per amministratori, direttori dei lavori e imprese:
il direttore dei lavori è obbligato a restituire al committente-condominio la documentazione inerente all'appalto che sia effettivamente in suo possesso o disponibilità al momento della cessazione dell'incarico;
quando sia provata la mancata disponibilità materiale di specifici documenti (es. giornale dei lavori, collaudi, formulari rifiuti, piano di sicurezza), non può essere pronunciata condanna alla consegna in forma specifica nei confronti del direttore dei lavori;
chi eccepisce l'avvenuta consegna (ad esempio tramite PEC) deve fornire prova rigorosa e leggibile del contenuto degli invii: la produzione di un file tecnico (.eml) senza allegati visibili è insufficiente; è preferibile conservare e documentare le trasmissioni in formati che consentano la verifica (ad es. allegati in .pdf);
l'obbligo di restituzione nasce dal rapporto contrattuale (prestazione d'opera intellettuale/mandato connesso all'appalto) ma incontra limiti legati alla concreta disponibilità del materiale e alla normativa speciale che può attribuire ad altri soggetti la tenuta di determinati documenti (es. D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 152/2006; D.P.R. 380/2001).
Per ridurre il rischio di conflitti e contenziosi, è consigliabile che:
il direttore dei lavori tenga un inventario aggiornato dei documenti ricevuti e prodotti, con data e modalità di consegna/trasmissione;
le trasmissioni via PEC siano accompagnate da allegati in formati leggibili e conservati in copia (es. .pdf) per poter agevolmente provare il contenuto inviato;
l'amministratore richieda formalmente e per iscritto la restituzione della documentazione alla cessazione dell'incarico, specificando gli atti necessari per la prosecuzione delle attività;
in caso di indisponibilità materiale di atti, si valuti l'attivazione di azioni specifiche (ad es. per accertare eventuali responsabilità dell'impresa appaltatrice).
La pronuncia ribadisce che l'obbligo di consegna della documentazione da parte del direttore dei lavori è reale e rilevante, ma rimane ancorato alla disponibilità effettiva dei documenti e alla corretta prova delle trasmissioni. Una gestione attenta delle consegne, della conservazione dei file e della documentazione delle comunicazioni evita contestazioni difficili da superare in giudizio.
Fonte: condominioweb.com
ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.
I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.
Addobbi natalizi in condominio
Grondaie ostruite dalle foglie
Impianto di messa a terra in condominio
Cerchi un nuovo amministratore di condominio a Milano
Pavimento scivoloso nelle parti comuni
Cause legali contro il condominio
Passaggio delle consegne in condominio
Efficienza energetica in crescita
Chi paga la luce del garage in affitto