L’apertura di nuove finestre sulla facciata condominiale può sembrare un intervento di poco conto, ma non sempre è così: se altera la simmetria e l’armonia complessiva dell’edificio, può essere dichiarata illegittima anche in assenza di un danno economico diretto.
Lo ha confermato la Corte d’Appello di Torino, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 900 del 27 ottobre 2025, ribadendo che la tutela del decoro architettonico è un interesse comune dei condomini e non dipende da valutazioni soggettive o economiche.
Un condominio aveva citato in giudizio un proprietario che aveva aperto una finestra sulla facciata laterale dello stabile, sostenendo che la modifica avesse compromesso l’armonia architettonica e potesse incidere sulla stabilità del fabbricato.
Il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda, ordinando la rimozione dell’apertura e il ripristino dello stato originario.
Il condomino aveva quindi proposto appello, sostenendo che la facciata presentava già elementi disomogenei e che non esisteva un danno economico concreto.
La Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, precisando che la nuova finestra, posta in posizione isolata rispetto all’allineamento delle altre luci, creava un evidente effetto di disordine, alterando la simmetria dell’edificio.
Secondo i giudici, la valutazione della lesione del decoro architettonico è oggettiva e si basa su un’osservazione comparativa dello stato dei luoghi prima e dopo l’intervento.
Non rileva, quindi, che altri condomini non abbiano sollevato contestazioni in passato o che esistano altre aperture non perfettamente identiche: ciò che conta è la coerenza visiva complessiva della facciata.
La Corte ha inoltre escluso che sia necessario dimostrare un pregiudizio economico per tutelare il decoro: il danno al valore estetico dell’edificio è di per sé sufficiente a rendere l’opera illegittima.
Nemmeno l’eventuale sanabilità edilizia dell’intervento può legittimare la modifica dal punto di vista condominiale: la facciata è parte comune e non può essere alterata a discrezione del singolo.
L’appello è stato rigettato e il condomino condannato al pagamento delle spese processuali (oltre 8.000 euro) e dell’ulteriore contributo unificato previsto dal codice di procedura civile.
La sentenza riafferma un principio chiaro: “L’apertura di una finestra sulla facciata comune è illegittima quando compromette l’armonia e la simmetria dell’edificio, anche senza danno economico.”
Per gli amministratori di condominio, il caso rappresenta un importante promemoria: gli interventi sulle facciate devono sempre essere valutati nel loro impatto complessivo sull’aspetto architettonico dell’immobile, anche quando appaiono di modesta entità.
Fonte: condominioweb.com
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