Gestioni condominiali

Allagamento dopo lavori sulla rete idrica

Quando un condominio subisce un allagamento causato dalla rottura della rete idrica – tubazioni, giunzioni o tronchi di portata – la prima domanda è sempre la stessa: chi deve risarcire i danni?
Il gestore della rete o la ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori?

Una recente sentenza del Tribunale di Matera (n. 469/2025) offre chiarimenti utili per amministratori e condomìni.


Il caso: allagamento dei seminterrati dopo un lavoro sulla rete idrica

Il gestore della rete idrica aveva affidato a una ditta esterna un intervento di manutenzione straordinaria. Terminati i lavori, si verificava una copiosa fuoriuscita d’acqua da un tratto della condotta, che provocava l’allagamento dei seminterrati di un condominio per un danno superiore ai 20.000 euro.

Il condominio chiedeva il risarcimento al gestore, il quale però scaricava ogni responsabilità sulla ditta appaltatrice, sostenendo che il sinistro fosse dovuto a una esecuzione non a regola d’arte.


Gestore contro appaltatore: cosa dice la legge

In caso di appalto, la giurisprudenza è chiara:
per attribuire la responsabilità esclusiva all’appaltatore, il committente deve provare che il danno sia derivato:

  • da una condotta esclusiva dell’appaltatore,

  • imprevedibile e inevitabile dal committente,

  • e non collegata alla custodia della cosa.

Lo ricorda anche la Cassazione (sent. 11152/2023):
l’autonomia dell’appaltatore non elimina la custodia della rete da parte del gestore, salvo prova che il fatto sia dovuto esclusivamente all’appaltatore come “fatto del terzo”.

La Cassazione (n. 4288/2024) precisa tuttavia che il committente non risponde quando il danno deriva unicamente dalle modalità esecutive dell’appaltatore.


La decisione del Tribunale: il gestore resta responsabile

Nel caso esaminato, il Tribunale di Matera ha escluso che vi fosse prova di un errore tecnico imputabile alla ditta appaltatrice.

Quindi:

✔ Il gestore della rete è responsabile dei danni

in virtù della custodia della rete idrica (art. 2051 c.c.), a meno che non provi:

  • il caso fortuito (es. eventi naturali eccezionali),

  • oppure la responsabilità esclusiva dell’appaltatore.

Richiamata anche la Cassazione n. 7553/2021:
la consegna dell’opera all’appaltatore non esonera il gestore dall’obbligo di custodia.


Conclusioni per gli amministratori di condominio

In caso di allagamenti dovuti alla rete idrica:

  • il primo responsabile è il gestore;

  • l’appaltatore risponde solo se si dimostra un errore esclusivo nell’esecuzione dei lavori;

  • il condominio ha diritto al risarcimento se il gestore non prova il caso fortuito.

Un orientamento importante per le richieste di rimborso e per la gestione delle procedure di mediazione.

Fonte: condominioweb.com

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