Nei condomini con otto o meno partecipanti, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria. Tuttavia, l’assenza di gestione efficace delle parti comuni può portare a situazioni di paralisi decisionale, rendendo necessario l’intervento del giudice.
L’art. 1129 c.c. impone la nomina dell’amministratore solo quando i condomini sono più di otto. Nei piccoli condomini, invece, la scelta resta libera, ma ciò non significa che l’inerzia dei condomini non possa avere conseguenze. In questi casi, l’art. 1105 c.c., applicabile anche al condominio per rinvio dell’art. 1139 c.c., consente al giudice di intervenire come misura eccezionale per garantire la gestione della cosa comune.
Una recente sentenza del Tribunale di Foggia (Decreto del 17/11/2025) chiarisce come e quando sia possibile nominare un amministratore nei condomini con meno di otto partecipanti. Nel caso esaminato, un condomino aveva richiesto l’intervento del giudice per difficoltà nella gestione di posti auto, ripartizione delle spese e rimozione dei rifiuti. Il Tribunale ha rigettato la richiesta perché il ricorrente non ha fornito prove concrete dell’inerzia degli altri condomini né ha indicato le attività specifiche da affidare all’amministratore.
L’amministratore nominato ex art. 1105 c.c. non è un organo stabile come quello previsto dall’art. 1129 c.c., ma un amministratore “ad acta”, incaricato di svolgere compiti ben definiti. Per ottenere la nomina, quindi, il condomino deve dimostrare un reale blocco nella gestione dei beni comuni, indicando chiaramente le attività da svolgere.
Conclusione: il ricorso al giudice nei piccoli condomini resta uno strumento eccezionale. Serve dimostrare con chiarezza e documentazione concreta l’inerzia nella gestione delle parti comuni, altrimenti la richiesta di nomina dell’amministratore non può essere accolta.
Fonte: condominioweb.com
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