Quando il pagamento del compenso professionale dipende dall’invio al condominio della documentazione contabile necessaria, il tecnico incaricato deve dimostrare di aver adempiuto a questo obbligo. Senza tale prova, può essere legittimamente sollevata l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con conseguente esclusione degli interessi e delle spese.
In molte attività tecniche — soprattutto quando i lavori sono finanziati con fondi pubblici o soggetti a procedure formali — il pagamento avviene solo dopo la trasmissione degli atti contabili richiesti dalla normativa o dal contratto.
Rientra quindi tra le obbligazioni accessorie del professionista quella di fornire tempestivamente al condominio tutta la documentazione utile a permettere la presentazione degli atti agli uffici competenti.
Il giudice ha chiarito che, se il condominio eccepisce l’inadempimento del tecnico, occorre verificare se quest’ultimo abbia davvero fornito la documentazione necessaria prima della richiesta di pagamento.
Nel caso specifico, un ingegnere aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il proprio compenso in relazione ai lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio danneggiato dal sisma. I condomini si erano opposti, sostenendo di non aver potuto pagare perché il professionista non aveva inviato gli atti contabili necessari alla liquidazione da parte del Comune.
Durante il giudizio il compenso principale veniva pagato, ma restava da decidere su interessi e spese monitorie.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione dei condomini:
non risultava provato che il tecnico avesse trasmesso la documentazione prima del ricorso monitorio;
la fattura stessa era stata emessa molto tempo dopo;
negli atti non vi era alcuna traccia di una precedente consegna.
Di conseguenza, l’ingegnere non ha ottenuto gli interessi maturati dalla fine dei lavori né le spese del procedimento monitorio.
La decisione valorizza l’art. 11, comma 5-bis, D.L. 78/2015, che regola la ricostruzione post-sisma e impone al direttore dei lavori la trasmissione degli atti contabili entro 15 giorni dalla maturazione del SAL.
Quando il compenso dipende da procedure pubbliche, la prova della corretta trasmissione diventa un requisito essenziale della stessa esigibilità del credito.
Secondo i principi consolidati:
il creditore (professionista) deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresi gli eventuali adempimenti formali;
il debitore (condominio) può allegare l’inadempimento e sollevare l’eccezione ex art. 1460 c.c.;
spetta poi al professionista dimostrare l’esatto adempimento (Cass. SS.UU. 13533/2001; Cass. 29719/2023).
La pronuncia richiama l’attenzione di tecnici e amministratori:
il direttore dei lavori deve garantire tracciabilità (PEC, protocolli, portali dedicati);
l’amministratore deve sollecitare formalmente gli atti mancanti e conservarne prova.
In assenza di documentazione provata, il professionista rischia non solo la perdita di interessi e spese, ma anche possibili riduzioni del compenso previste dalla normativa speciale.
Fonte: condominioweb.com
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