Anche le attività commerciali al piano terra possono essere tenute a contribuire alle spese di scale, ascensore e pulizie. Ecco cosa prevede la legge.
Uno dei temi più discussi nei condomìni riguarda la partecipazione dei negozi alle spese per le parti comuni, in particolare per scale, illuminazione e pulizie.
Molti proprietari di locali commerciali con accesso autonomo ritengono di non dover contribuire, ma la normativa e la giurisprudenza spiegano diversamente.
Ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, scale, androne e ascensore sono beni comuni, salvo diverso titolo.
Anche se un negozio ha un ingresso indipendente, può comunque usufruire indirettamente delle parti comuni — ad esempio per accedere al tetto, ai lastrici solari, all’autoclave o ai contatori.
La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 2328/1977, ha chiarito che il criterio determinante non è l’uso effettivo, ma l’uso potenziale: chi può servirsi, anche solo in teoria, delle parti comuni, deve concorrere alle spese.
Le scale non servono solo agli abitanti dei piani superiori: consentono l’accesso alle zone tecniche e garantiscono la sicurezza dell’intero edificio.
Per questo, i negozi al piano terra partecipano alle spese di manutenzione, pulizia e illuminazione, a meno che:
non esista alcun collegamento strutturale o funzionale con il condominio;
sia previsto un titolo contrattuale o regolamentare che li esoneri espressamente.
L’articolo 1124 del Codice civile prevede che le spese per scale e ascensore siano divise:
per metà in base ai millesimi di proprietà, cui partecipano anche i negozi;
per metà in base all’altezza del piano, da cui restano esclusi i locali al piano terra (quota pari a zero).
📌 Esempio: su 1.000 euro di spesa per tinteggiatura delle scale,
500 euro si ripartiscono secondo i millesimi (tutti i condòmini inclusi);
500 euro si dividono in base ai piani, con peso maggiore per chi abita più in alto.
Un negozio può essere esonerato dal pagamento delle spese condominiali solo se:
non trae alcuna utilità, nemmeno potenziale, dalle parti comuni;
esiste un regolamento contrattuale approvato all’unanimità o un titolo che preveda chiaramente l’esclusione.
In assenza di tali condizioni, anche le attività con accesso indipendente sono tenute a contribuire, perché considerate parte integrante del condominio.
Fonte: idealista.it
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