Gestioni condominiali

Negozi e scale condominiali

Anche le attività commerciali al piano terra possono essere tenute a contribuire alle spese di scale, ascensore e pulizie. Ecco cosa prevede la legge.

Uno dei temi più discussi nei condomìni riguarda la partecipazione dei negozi alle spese per le parti comuni, in particolare per scale, illuminazione e pulizie.
Molti proprietari di locali commerciali con accesso autonomo ritengono di non dover contribuire, ma la normativa e la giurisprudenza spiegano diversamente.


I negozi fanno parte del condominio

Ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile, scale, androne e ascensore sono beni comuni, salvo diverso titolo.
Anche se un negozio ha un ingresso indipendente, può comunque usufruire indirettamente delle parti comuni — ad esempio per accedere al tetto, ai lastrici solari, all’autoclave o ai contatori.

La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 2328/1977, ha chiarito che il criterio determinante non è l’uso effettivo, ma l’uso potenziale: chi può servirsi, anche solo in teoria, delle parti comuni, deve concorrere alle spese.


Quando il negozio deve pagare le scale condominiali

Le scale non servono solo agli abitanti dei piani superiori: consentono l’accesso alle zone tecniche e garantiscono la sicurezza dell’intero edificio.
Per questo, i negozi al piano terra partecipano alle spese di manutenzione, pulizia e illuminazione, a meno che:

  • non esista alcun collegamento strutturale o funzionale con il condominio;

  • sia previsto un titolo contrattuale o regolamentare che li esoneri espressamente.


Come si dividono le spese delle scale

L’articolo 1124 del Codice civile prevede che le spese per scale e ascensore siano divise:

  • per metà in base ai millesimi di proprietà, cui partecipano anche i negozi;

  • per metà in base all’altezza del piano, da cui restano esclusi i locali al piano terra (quota pari a zero).

📌 Esempio: su 1.000 euro di spesa per tinteggiatura delle scale,

  • 500 euro si ripartiscono secondo i millesimi (tutti i condòmini inclusi);

  • 500 euro si dividono in base ai piani, con peso maggiore per chi abita più in alto.


Quando è possibile l’esonero

Un negozio può essere esonerato dal pagamento delle spese condominiali solo se:

  • non trae alcuna utilità, nemmeno potenziale, dalle parti comuni;

  • esiste un regolamento contrattuale approvato all’unanimità o un titolo che preveda chiaramente l’esclusione.

In assenza di tali condizioni, anche le attività con accesso indipendente sono tenute a contribuire, perché considerate parte integrante del condominio.

Fonte: idealista.it

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