Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) si completeranno le modifiche riguardanti la fruizione delle detrazioni fiscali (Superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L’Agenzia delle Entrate ha preventivamente riepilogato le regole per l'utilizzo del Superbonus 110% fornendo chiarimenti sulle ipotesi in cui non si applicherà la rimodulazione dell'aliquota al 90%.
Sin dalla sua introduzione, la disciplina degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici ha evidenziato problematiche applicative, costringendo il legislatore a intervenire più volte per cercare di rendere pienamente fruibile l’agevolazione e al contempo di arginare e contrastare i comportamenti fraudolenti messi in atto con riferimento all’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
L’Agenzia ricorda che tale norma consente di scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione spettante:
E in entrambe le ipotesi, il credito può essere trasferito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Su tale impianto normativo è intervenuto il Dl 176/2022, che proprio in questi giorni sta completando l’iter parlamentare per la conversione in legge.
Tra le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus dall’articolo 9 del suddetto provvedimento risulta di particolare rilievo il ridimensionamento della detrazione per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da due a quattro unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche: il 110% vale fino al 31 dicembre 2022, non più fino al 31 dicembre 2023, con passaggio al 90% per le spese sostenute quest’anno.
Invece, per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti ubicate in edifici plurifamiliari, il 110% sarà ancora fruibile in relazione alle spese sostenute fino al 31 marzo 2023, se però, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Questa tipologia di immobili, inoltre, è stata riammessa al Superbonus, con la nuova percentuale del 90%, anche per le spese sostenute nell’anno in corso riferite a lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023.
La detrazione, però, spetta in presenza di tre requisiti:
L’Agenzia delle Entrate cita poi il comma 894 della legge 197/2022 che individua alcuni casi ai quali, sempre in presenza di determinati requisiti temporali riferiti ai titoli edilizi autorizzativi, non si applica la diminuzione al 90% sancita dal “decreto Aiuti quater” per la generalità dei casi.
Nel 2023, pertanto, beneficiano ancora della detrazione nella misura originaria del 110%:
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