Gestioni condominiali

Furto con ponteggi

Il risarcimento per furto agevolato da ponteggi condominiali può essere escluso se l’impresa e il condominio dimostrano di aver adottato adeguate misure di sicurezza.

Qualora si verifichi un furto in appartamento, reso possibile dalla presenza di ponteggi installati per lavori condominiali, non si può escludere che l’evento sia riconducibile a una condotta negligente dell’impresa o del condominio committente. Tuttavia, il danneggiato deve fornire in giudizio elementi che dimostrino una carenza nelle misure di prevenzione o vigilanza.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 11540 del 1° agosto 2025) ha chiarito meglio i contorni della questione.


La vicenda

Una proprietaria subiva un furto agevolato dalla presenza di impalcature per lavori di manutenzione. Riteneva responsabili sia l’impresa edile sia il condominio committente, e chiedeva un risarcimento danni di 15.500 euro. Entrambe le parti contestavano integralmente le richieste.


La decisione

Il Tribunale di Roma ha escluso la responsabilità dell’impresa e del condominio. È stato provato che l’impresa aveva adottato misure di sicurezza: allarme, illuminazione esterna con fari notturni, chiusura delle scale di accesso e cartelli di avviso ai residenti.
Il giudice ha evidenziato che non vi erano prove di omissioni imputabili ai convenuti e che l’appartamento non aveva sistemi di sicurezza propri. La domanda è stata quindi rigettata.


Considerazioni conclusive

Secondo la Cassazione, in caso di furto in condominio agevolato da ponteggi, la responsabilità dell’impresa può configurarsi solo se viene dimostrata una colposa agevolazione del reato (es. mancata illuminazione o mancata rimozione delle scale). Il condominio, dal canto suo, può rispondere ex art. 2051 c.c. se ha omesso di vigilare.

Tuttavia, la sola installazione dei ponteggi non è sufficiente per fondare la responsabilità. È necessario verificare se siano state adottate tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire l’uso improprio delle impalcature.

Fonte: condominioweb.com

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