Gestioni condominiali

Vicini molesti e animali domestici

L’ammonimento del Questore è uno strumento preventivo e dissuasivo contro comportamenti molesti e ripetuti, che – anche in ambito condominiale – possono configurare atti persecutori ai sensi dell’art. 612-bis del Codice Penale.

Il quadro normativo

L’articolo 612-bis c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un’altra persona in modo tale da provocarle uno stato di ansia o paura, da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità (o per quella di un familiare o persona legata da affetto), o da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
È necessario che il comportamento sia ripetuto nel tempo: un singolo episodio, infatti, non è sufficiente a configurare il reato.

La giurisprudenza conferma che anche i rapporti di vicinato possono dar luogo a tale fattispecie penale, qualora ricorrano gli elementi essenziali: reiterazione delle condotte, turbamento psichico della vittima e modifica delle abitudini quotidiane.

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, prima di presentare querela per stalking, la persona offesa può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza per chiedere al Questore di ammonire formalmente l’autore dei comportamenti molesti.
Se la richiesta è ritenuta fondata, il Questore può convocare la persona segnalata, ammonirla oralmente e invitarla a rispettare la legge. Tutto viene verbalizzato e notificato a entrambe le parti; inoltre, il Questore può disporre limitazioni sul possesso di armi o munizioni.


Il caso esaminato dal Tar Liguria (sentenza n. 553/2025)

Una condomina aveva acquistato un cane di piccola taglia che, abbaiando spesso, disturbava un vicino di casa, lavoratore su turni notturni.
Invece di segnalare la situazione alle autorità competenti, il vicino reagiva con insulti e comportamenti aggressivi, rivolti sia al cane sia alla proprietaria.
La donna, esasperata, ha chiesto l’ammonimento del Questore per far cessare tali condotte.

Nel corso dell’istruttoria, testimoni e altri condomini hanno confermato i litigi frequenti tra le parti. Il vicino, pur ammettendo le tensioni, ha negato di aver avuto atteggiamenti persecutori, sostenendo di essere stato a sua volta provocato. Tuttavia, dagli atti è emerso che la donna aveva cambiato le proprie abitudini di vita, rinunciando a trascorrere tempo in giardino con le figlie per evitare incontri con il vicino, che continuava a tenere comportamenti provocatori, come ostruire con una bicicletta l’accesso alla proprietà.

Il Questore ha ritenuto che tali condotte superassero i limiti della normale conflittualità condominiale, configurandosi come atti molesti e reiterati, e ha quindi disposto l’ammonimento.


Il ricorso e la decisione del Tar

Il condomino ha impugnato il provvedimento, sostenendo di essere stato vittima di provocazioni e lamentando una valutazione incompleta dei fatti.
Il Tar Liguria, però, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’ammonimento.
I giudici hanno rilevato che i comportamenti dell’uomo erano ripetuti, fastidiosi e connotati da toni minacciosi, tali da causare ansia e paura nella vittima.
Determinante, inoltre, la prossimità delle abitazioni, che ha amplificato l’effetto dei comportamenti molesti, nonché la presenza dei figli minori della donna, costretti ad assistere alle imprecazioni rivolte alla madre e al cane.


Considerazioni finali

L’ammonimento del Questore è un importante strumento di tutela preventiva, che mira a scoraggiare e interrompere condotte persecutorie prima che sfocino in un reato.
Per l’adozione del provvedimento non serve la piena prova della responsabilità penale: è sufficiente la presenza di elementi indiziari attendibili che indichino un comportamento anomalo, minaccioso o molesto, capace di generare nella vittima uno stato di ansia o paura (Tar Trentino-Alto Adige Bolzano, 21 giugno 2024, n. 168).

È importante ricordare che:

  • se la vittima ha già sporto querela, non può chiedere l’ammonimento;

  • viceversa, chi ha ottenuto l’ammonimento può successivamente presentare querela per la punizione del responsabile (Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2025, n. 8347).

Fonte: condominioweb.com

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