Gestioni condominiali

Verbale assembleare

La verbalizzazione delle decisioni assembleari può essere completata anche dopo la chiusura della riunione, purché il documento finale rappresenti in modo fedele quanto discusso e deliberato.

La stesura del verbale è un momento fondamentale nella vita del condominio: costituisce la prova ufficiale delle decisioni assunte e uno strumento di tutela per tutti i partecipanti. Precisione, trasparenza e coerenza sono requisiti indispensabili per garantire la validità delle delibere e la corretta esecuzione delle decisioni collettive.

La sentenza della Corte d’Appello di Cagliari

Con la sentenza n. 401 del 9 ottobre 2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha chiarito che non esiste alcuna norma che imponga la redazione del verbale contestualmente allo svolgimento dell’assemblea.
La vicenda prende le mosse da un condòmino che aveva impugnato alcune delibere, sostenendo che il verbale fosse stato redatto solo dopo la chiusura dei lavori e che la copia consegnata al proprio delegato fosse una semplice bozza. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, hanno respinto le doglianze.

La motivazione dei giudici

Secondo la Corte: «Nell’ambito della disciplina condominiale non vi è alcuna norma che prescriva che il verbale di assemblea debba essere redatto contestualmente ai lavori, essendo sufficiente che delle deliberazioni si rediga processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore (art. 1136, comma 7, c.c.).»

Pertanto, il verbale può essere completato anche successivamente, purché non vi sia prova di discrepanze tra quanto effettivamente avvenuto e quanto riportato nel documento finale.

Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che:

  • la copia consegnata a fine assemblea costituiva una bozza del verbale ufficiale, poi perfezionato e inviato ai condomini;

  • non era stata dimostrata alcuna differenza sostanziale tra i fatti accaduti e la verbalizzazione definitiva.

Questa prassi, di per sé, non comporta l’illegittimità delle delibere.

Il richiamo ad altri ambiti giuridici

La Corte ha inoltre richiamato la disciplina delle società di capitali (art. 2375 c.c.), che consente la redazione del verbale “senza ritardo” ma non necessariamente contestuale. Tale riferimento rafforza l’idea che anche nel condominio sia legittima una verbalizzazione differita, in assenza di norme contrarie.

Conclusioni operative

La sentenza ribadisce un principio importante: il verbale assembleare può essere redatto anche dopo la riunione, purché rispecchi fedelmente quanto deciso.

L’unico caso in cui la validità delle delibere può essere messa in discussione è quello in cui sia provata una manipolazione o una difformità sostanziale tra i contenuti discussi e quelli trascritti.

Raccomandazione pratica per gli amministratori:
È sempre buona prassi far circolare, al termine dell’assemblea, una copia provvisoria o un riepilogo delle decisioni, così da evitare equivoci e garantire trasparenza verso i condomini.

Fonte: condominioweb.com

Amministratore condomini

ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.

I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.

Richiedi Preventivo

Contattaci

Richiedi Intervento

Segnala