Un recente provvedimento del Tribunale di Messina (15 settembre 2025, n. 1619) ha stabilito che un condominio è obbligato a consentire l’adeguamento della rampa d’accesso per permettere il transito di mezzi meccanici pesanti, oltre a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale per impedire la sosta di auto nelle aree di manovra. I costi delle opere, secondo la normativa vigente, ricadono sul titolare della servitù di passaggio.
Il titolare della servitù aveva lamentato la violazione del proprio diritto di passaggio sul terreno condominiale, previsto espressamente nell’atto di cessione originario, con la possibilità di transitare anche con mezzi meccanici pesanti (camion, autocarri e veicoli con peso superiore a 3.500 kg) per raggiungere un fondo di sua proprietà nelle vicinanze. La rampa, però, risultava troppo stretta e l’area era spesso occupata da auto in sosta, rendendo di fatto impossibile l’esercizio della servitù.
Il condominio si era opposto sostenendo di non avere alcun obbligo di modificare la rampa e di non poter essere ritenuto responsabile per le auto parcheggiate dai singoli condomini.
Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto le ragioni dell’attore: la rampa doveva essere allargata e allungata secondo le indicazioni del CTU per garantire il transito dei mezzi pesanti, mentre il condominio era obbligato a predisporre la segnaletica per evitare ostacoli alla manovra.
Secondo l’art. 1069 c.c., le spese per l’adeguamento della rampa sono a carico del proprietario del fondo dominante, in quanto l’intervento non apporta vantaggi al condominio (fondo servente). L’art. 1067 c.c., infatti, stabilisce che il proprietario del fondo servente non può compiere atti che rendano più difficile l’esercizio della servitù, mentre l’art. 1069 c.c. disciplina la contribuzione alle spese necessarie per conservare o esercitare la servitù.
La giurisprudenza consolidata chiarisce che il titolare della servitù ha diritto a esercitare il proprio beneficio con il minimo onere possibile per il fondo servente (Cass., n. 3843/1985) e che le opere devono essere proporzionate all’uso e all’utilità garantita dal titolo (Cass., n. 20549/2019; Cass., n. 6653/2017).
Nel caso specifico, l’intervento sulla rampa serve esclusivamente al titolare della servitù; per questo motivo, tutte le spese di adeguamento sono state poste a suo carico, mentre il condominio deve occuparsi della segnaletica necessaria a garantire il corretto utilizzo dell’area.
La sentenza del Tribunale di Messina conferma due principi chiave:
La servitù deve essere garantita nella sua totalità, secondo quanto stabilito dal titolo.
Il proprietario del fondo dominante è tenuto a sostenere le spese necessarie per l’esercizio della servitù, mentre il fondo servente non può essere gravato oltre il necessario.
In sintesi, se la rampa condominiale non consente il passaggio dei mezzi pesanti, il condominio deve consentire e agevolare gli interventi necessari, con le spese a carico del titolare della servitù.
Fonte: condominioweb.com
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