Gestioni condominiali

Il conduttore molesta i vicini in condominio

In tema di locazione, l’obbligo del conduttore di usare l’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia è fondamentale.
L’affitto di un appartamento rappresenta per il proprietario una fonte di reddito importante: il canone copre le spese di gestione e le imposte, come l’IMU. Tuttavia, quando il conduttore o i suoi familiari molestano i vicini di condominio, il rapporto può diventare insostenibile.

La sentenza del Tribunale di Bergamo

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 812 del 27 giugno 2025, ha affrontato proprio questo tema. La proprietaria di un appartamento aveva concesso l’unità in locazione a una conduttrice con compagno e figlio. Fin dai primi giorni, però, gli inquilini avevano iniziato a arrecare molestie ai vicini: insulti, minacce, danneggiamenti e uso improprio delle parti comuni.

Di fronte alla situazione ripetuta, la locatrice ha chiesto la risoluzione del contratto di locazione, che il tribunale ha accolto dopo aver accertato il grave inadempimento.

Obblighi del conduttore

L’art. 1587 del Codice Civile stabilisce che il conduttore deve:

  1. Prendere in consegna l’immobile e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzarlo per l’uso pattuito.

  2. Pagare il canone nei termini convenuti.

La giurisprudenza ribadisce che il conduttore non può compiere innovazioni che modifichino la destinazione o la natura del bene (Cass. civ. n. 12384/2022). Le molestie ai vicini, quindi, costituiscono una violazione di questo obbligo.

Molestie come inadempimento contrattuale

Secondo la Cassazione (sent. n. 6751/1987 e n. 22860/2020), il comportamento del conduttore – anche tramite i conviventi – che provoca molestie agli altri inquilini integra un abuso della cosa locata e un inadempimento contrattuale, anche se si verifica in un solo episodio grave.

Nel caso esaminato, le prove testimoniali hanno confermato minacce, danneggiamenti e ripetuti atti molesti, inducendo alcuni residenti a lasciare il palazzo. Per il Tribunale di Bergamo, ciò ha giustificato la risoluzione del contratto di locazione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

Fonte: condominioweb.com

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