Gestioni condominiali

Accesso all'appartamento per lavori sulle parti comuni

L’accesso all’appartamento per lavori sulle parti comuni può essere imposto al proprietario o al detentore solo se effettivamente necessario e nel rispetto di tempi e modalità che riducano al minimo i disagi. In caso di danni, è previsto un indennizzo a carico del condominio o dell’impresa esecutrice.

Quando i lavori condominiali sono stati deliberati regolarmente, i condòmini devono consentire l’ingresso dei tecnici anche in spazi privati, se indispensabile per l’esecuzione delle opere comuni.
Una recente sentenza del Tribunale di Lodi (n. 472, del 23 settembre 2025) chiarisce presupposti, limiti e conseguenze del rifiuto ingiustificato di accesso.


Il caso concreto

L’assemblea aveva deliberato il rifacimento dell’impianto citofonico condominiale e incaricato una società specializzata per i lavori. Alcuni comproprietari di un appartamento avevano dichiarato di non disporre delle chiavi, poiché esclusi dal possesso materiale da una terza comproprietaria, pur manifestando disponibilità a collaborare.
Quest’ultima, invece, aveva ignorato ogni richiesta dell’amministratrice di condominio, impedendo l’accesso dei tecnici e ritardando l’intervento per quasi due anni.

Di fronte a tale comportamento, il condominio si è rivolto al Tribunale, chiedendo di ordinare alla resistente di consentire l’ingresso della ditta incaricata, anche con l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario e della forza pubblica in caso di ulteriore rifiuto.


La decisione del Tribunale

Il giudice ha accolto il ricorso del condominio, ordinando alla resistente – unica in possesso dell’immobile – di permettere l’accesso entro 20 giorni al personale tecnico.
In caso di mancata collaborazione, è stato autorizzato l’accesso forzoso con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario e delle forze dell’ordine.

Il Tribunale ha inoltre distinto le responsabilità tra i comproprietari:

  • Spese compensate per coloro che non avevano la disponibilità dell’immobile;

  • Condanna alle spese per la resistente effettivamente inadempiente.


Riferimenti giurisprudenziali

La pronuncia richiama la precedente sentenza del Tribunale di Lodi n. 1116/2023, che aveva già accertato la detenzione esclusiva dell’immobile da parte della stessa resistente, a scapito degli altri comproprietari.
Non risultano ulteriori precedenti specifici, ma la decisione si inserisce nel solco dell’orientamento prevalente in materia condominiale.


Considerazioni finali

L’obbligo per il condòmino di consentire l’accesso per lavori sulle parti comuni trova fondamento nell’art. 843 del Codice Civile, applicabile anche nei rapporti interni tra condominio e singoli proprietari.

Il diritto di accesso può essere esercitato solo se:

  • è strettamente necessario per l’esecuzione o riparazione delle opere comuni;

  • avviene per il tempo minimo indispensabile;

  • si svolge con modalità tali da arrecare il minor disagio possibile al proprietario.

Eventuali danni devono essere risarciti ai sensi del secondo comma dell’art. 843 c.c.
Il condòmino non può opporsi senza giustificato motivo all’ingresso, quando i lavori sono deliberati regolarmente e non esistono alternative tecniche equivalenti.

Tuttavia, il principio incontra limiti in presenza di esigenze particolari tutelate dalla legge (ad esempio, salute, sicurezza o privacy).
Nei casi di comproprietà, la responsabilità dell’accesso ricade su chi ha la disponibilità effettiva dell’immobile ed esclude gli altri dalla fruizione.

Fonte: condominioweb.com

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