L’installazione di una canna fumaria senza il necessario consenso del condominio può giustificare l’adozione di provvedimenti cautelari, volti a tutelare la proprietà comune e a prevenire danni o lesioni al decoro architettonico e alla sicurezza dell’edificio.
Nelle controversie condominiali, è sempre più frequente il ricorso alla denuncia di nuova opera ex art. 1171 c.c., finalizzata a impedire il proseguimento di lavori potenzialmente dannosi.
Un esempio significativo è rappresentato dall’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26 settembre 2025, che ha accolto la richiesta di un condominio contro una società che aveva avviato l’installazione di una canna fumaria sulla facciata condominiale senza alcuna autorizzazione.
Il condominio ricorrente aveva segnalato l’opera come pericolosa per l’incolumità delle persone e dannosa per l’estetica del fabbricato. Nonostante la diffida e un’ordinanza di sospensione dei lavori emessa dalla Polizia locale, la società aveva proseguito gli interventi, rendendo necessario il ricorso al Tribunale.
A seguito della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), il giudice ha riconosciuto l’esistenza di un pericolo concreto legato alla vicinanza della canna fumaria alle tubazioni del gas e alle caldaie, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 1171 c.c. e disponendo l’inibizione della prosecuzione dei lavori.
L’azione di denuncia di nuova opera, disciplinata dall’art. 1171 Codice Civile, consente al proprietario o al titolare di diritti reali di godimento di agire quando una nuova costruzione non ultimata può arrecare danni al bene oggetto del suo diritto.
La giurisprudenza conferma che tale azione ha carattere preventivo, mirando a evitare danni imminenti e a ripristinare lo stato dei luoghi (Corte d’appello Potenza, sez. I, 06/07/2020, n.396).
Nel caso esaminato, la realizzazione di una canna fumaria di grandi dimensioni sulla parete condominiale ha determinato una modifica della cosa comune pregiudizievole per la sicurezza e per l’armonia estetica dell’edificio.
La Cassazione ha chiarito che il danno al decoro architettonico si verifica non tanto quando si alterano le linee originarie, quanto quando una nuova opera rompe l’armonia complessiva dello stabile, indipendentemente dal suo pregio artistico (Cass. Civ., sez. II, 26/05/2021, n.14598).
Le immagini e la perizia tecnica hanno evidenziato un impatto visivo sproporzionato rispetto alla facciata, confermando la lesione dell’armonia architettonica.
Il giudice, accogliendo il ricorso, ha quindi inibito la prosecuzione dei lavori, condannando la società al pagamento delle spese processuali e di CTU.
Fonte: condominioweb.com
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