L’installazione di telecamere da parte del singolo condomino è consentita, ma solo se rispetta rigorosi limiti di campo visivo e di finalità. In particolare, è ammessa quando le riprese si limitano alle aree comuni e non invadono la sfera privata di altri condomini, risultando giustificata da reali esigenze di sicurezza.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza dell’11 ottobre 2025 (RG n. 5505/2024), ha ribadito che il diritto alla sicurezza personale deve essere bilanciato con quello alla riservatezza altrui.
Nel caso esaminato, un condomino aveva chiesto la rimozione delle telecamere installate dalla sorella e dalle nipoti, sostenendo che riprendessero spazi comuni senza il suo consenso. Il giudice ha invece ritenuto legittimo l’impianto, poiché le telecamere inquadravano solo la pubblica via e il cortile condominiale, aree liberamente visibili a chiunque.
Richiamando la giurisprudenza costante della Cassazione penale (Sez. V, n. 44156/2008; n. 34151/2017; n. 5253/2019), il Tribunale ha confermato che la videosorveglianza di spazi comuni non costituisce violazione della privacy, purché non riprenda ambienti privati o esclusivi.
Non si applica, in tal caso, il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), se le immagini non sono diffuse o comunicate sistematicamente a terzi.
Il giudice ha inoltre evidenziato che l’installazione è lecita quando:
le aree riprese sono già visibili da terzi;
le immagini non vengono diffuse o comunicate;
il sistema è proporzionato alle reali esigenze di sicurezza;
non sono coinvolte parti di proprietà esclusiva.
In conclusione, un singolo condomino può installare telecamere sulle parti comuni senza autorizzazione assembleare, a condizione che la ripresa sia limitata a spazi comuni o vie pubbliche, non invada la sfera privata altrui e persegua finalità personali di sicurezza.
Diversamente, quando si tratta di un impianto condominiale vero e proprio, è necessario rispettare le maggioranze previste dall’art. 1122-ter c.c.
Fonte: condominioweb.com
ABR Amministrazioni è una realtà sempre rivolta alla massima competenza amministrativa e tecnica, e all'assoluta trasparenza nell’amministrazione condominiale.
I nostri punti di forza sono la competenza, l'economicità di gestione e l'efficienza nella soluzione di qualsiasi problematica che dovesse interessare il condominio e/o singoli condomini.
Competenza delle cause condominiali
Ripartizione spese colonna di scarico in condominio
Contratto dell'amministratore di condominio
Comunicazione lavori condominiali 2026
Mutuo condominiale per lavori straordinari
Come scegliere un nuovo amministratore di condominio
Assemblea condominiale mai convocata
Revisore contabile condominiale
Asciugacapelli e rumori in condominio
Conto Termico 3.0 e condominio