Quando il condominio contesta i consumi del gas per il presunto malfunzionamento del contatore, spetta al fornitore dimostrare la correttezza dei dati fatturati. È quanto ribadito dalla Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 5587 del 2 ottobre 2025, che ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo emesso a favore del gestore.
Un condominio romano si era opposto al decreto ingiuntivo con cui il fornitore chiedeva il pagamento di oltre 175 mila euro per forniture di gas.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5198/2025, aveva accolto l’opposizione, ritenendo non provato il credito. Le fatture si basavano su consumi stimati, vi erano irregolarità sugli interessi e mancava la documentazione tecnica a supporto. Inoltre, parte delle fatture risultava prescritta e la ricognizione di debito dell’ex amministratore era stata considerata inefficace, in assenza di delibera assembleare.
Il gestore ha impugnato la decisione sostenendo che i consumi fatturati dovessero presumersi veritieri e che il condominio non avesse fornito prove sufficienti del guasto al contatore.
La Corte di Appello, tuttavia, ha ribadito che nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, superabile quando l’utente fornisce contestazioni specifiche e documentate sul funzionamento dello strumento.
Nel caso concreto, il condominio aveva più volte richiesto la verifica del contatore, allegando segnalazioni di malfunzionamento. Da ciò deriva che il fornitore, per sostenere la propria pretesa, era tenuto a provare:
il corretto funzionamento dello strumento di misura;
la corrispondenza tra i dati del contatore e quelli riportati nelle fatture.
Non avendo prodotto tali prove, il gestore non ha superato le contestazioni dell’utente. La Corte ha quindi confermato la revoca del decreto ingiuntivo, precisando che la c.t.u. non può supplire alla mancanza di prova della parte onerata e che in appello non possono essere introdotti nuovi mezzi di prova salvo casi eccezionali (art. 345 c.p.c.).
La sentenza richiama vari orientamenti della Cassazione:
Cass. 297/2020 – la veridicità delle letture del contatore è presunta, ma superabile con prova contraria;
Cass. 26042/2020 – il principio di non contestazione non vale per fatti nella disponibilità esclusiva del gestore;
Cass. 17401/2024 – il fornitore resta gravato dall’onere di provare il credito nei contratti di somministrazione;
Cass. 26522/2017 e 16289/2024 – divieto di nuovi mezzi di prova in appello.
La pronuncia conferma che, di fronte a contestazioni specifiche sul contatore, il fornitore non può limitarsi a invocare la presunzione di correttezza dei consumi ma deve fornire prova tecnica della regolarità dello strumento e dei dati fatturati.
Solo in assenza di simili contestazioni opera la presunzione di veridicità delle letture.
Fonte: condominioweb.com
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