Il giardino condominiale è una delle principali aree comuni di uno stabile, pensata sia per il decoro dell’edificio sia per offrire uno spazio di relax e socialità ai residenti. La sua gestione e il suo utilizzo sono regolati dal Codice Civile e dal regolamento condominiale, che ne stabiliscono limiti, diritti e doveri.
Il giardino condominiale è un’area verde annessa all’edificio, destinata a fini ornamentali, ricreativi o funzionali. Ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile, rientra tra le parti comuni del condominio, il che significa che tutti i condomini ne sono comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi.
Il suo utilizzo è, di norma, libero e condiviso, purché avvenga nel rispetto del decoro dello stabile, delle regole d’uso comuni e di eventuali limitazioni previste dal regolamento. La gestione ordinaria e straordinaria del giardino spetta all’amministratore di condominio, che agisce sulla base delle delibere assembleari.
Accanto ai giardini comuni, esistono anche spazi verdi presenti nel contesto condominiale ma destinati a uso esclusivo di uno o più condomini. Si distinguono principalmente tre tipologie:
Giardino di proprietà privata, appartenente a un singolo condomino in base all’atto di acquisto.
Giardino condominiale ad uso esclusivo, concesso dall’assemblea o dal costruttore a un condomino, pur rimanendo di proprietà comune.
Giardino condominiale ad uso esclusivo perpetuo, che riconosce un diritto di godimento permanente e trasmissibile agli eredi, salvo diversa disposizione nel titolo costitutivo.
Chi gode dell’uso esclusivo gestisce autonomamente lo spazio, occupandosi della manutenzione e delle scelte di piantumazione, nel rispetto del decoro architettonico e delle norme regolamentari.
L’utilizzo del giardino è disciplinato dall’articolo 1102 del Codice Civile, che consente a ciascun condomino di servirsi delle parti comuni senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne parimenti uso.
In altre parole, ogni condomino può godere liberamente del giardino, purché rispetti un uso equo e condiviso dello spazio. Tuttavia, per un corretto utilizzo è sempre necessario fare riferimento al regolamento condominiale, che può introdurre regole specifiche.
Il regolamento di condominio è lo strumento che definisce le modalità d’uso e le limitazioni relative al giardino. Può prevedere, ad esempio:
Orari di accesso o di utilizzo;
Attività consentite o vietate (giochi, feste, animali, ecc.);
Divieti relativi a piantumazioni o installazioni permanenti.
Le norme possono derivare da un regolamento assembleare, modificabile con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. (almeno 500 millesimi), o da un regolamento contrattuale, più rigido, modificabile solo con il consenso unanime dei condomini.
Salvo diversa disposizione, il giardino condominiale può essere utilizzato per attività ricreative e di svago:
È consentito il relax personale e il gioco dei bambini, purché non si arrechi disturbo o danno al verde e alle proprietà altrui.
Per installare strutture temporanee (come altalene, scivoli, gazebo o tavoli), è richiesta l’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore.
L’organizzazione di eventi privati, come feste di compleanno, è ammessa solo previa comunicazione all’amministratore e nel rispetto del diritto di godimento comune.
La coltivazione di fiori, piante e arbusti nel giardino condominiale è ammessa, purché non alteri la destinazione d’uso e non limiti l’accesso degli altri condomini.
La Cassazione, con la sentenza n. 2957/2018, ha ribadito che non possono essere vietate attività di giardinaggio di lieve entità, poiché favoriscono la cura e il decoro degli spazi comuni. È però necessario evitare piantumazioni invasive o alberi che possano ostacolare luce e vista.
L’uso del giardino come area di parcheggio per biciclette o altri mezzi leggeri richiede la delibera assembleare. L’assemblea può decidere di installare rastrelliere o delimitare aree apposite, a condizione che non venga ridotta in modo significativo la superficie verde e non si ostacoli il passaggio o il godimento altrui.
L’accesso degli animali domestici al giardino è generalmente consentito, ma con alcune regole:
I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio nelle aree comuni;
Il proprietario è obbligato alla raccolta delle deiezioni e a prevenire danni alle piante;
Il regolamento può prevedere orari o spazi specifici destinati agli animali.
Non sono consentite attività che alterino la funzione comune o limitino i diritti degli altri condomini. In particolare, è vietato:
Recintare o occupare porzioni di giardino a uso esclusivo personale;
Coltivare specie invasive o che compromettano luce, vista o decoro;
Lasciare rifiuti, oggetti ingombranti o attrezzi;
Realizzare strutture permanenti senza autorizzazione assembleare;
Svolgere attività commerciali o a fini di lucro.
La manutenzione del giardino condominiale è regolata dall’articolo 1123 del Codice Civile, che prevede la ripartizione delle spese in base ai millesimi di proprietà.
Per i giardini comuni, tutti i condomini partecipano ai costi ordinari e straordinari.
Per i giardini a uso esclusivo, il condomino che ne beneficia sostiene le spese ordinarie (irrigazione, taglio, potatura), mentre quelle straordinarie possono essere ripartite se l’intervento riguarda l’interesse collettivo (ad esempio, rifacimento del terreno o dei sistemi di drenaggio).
I giardini privati restano invece a totale carico del relativo proprietario.
L’assemblea condominiale può infine decidere se affidare la manutenzione a ditte esterne o se optare per un’autogestione del verde, utile per contenere i costi.
Il giardino condominiale rappresenta uno spazio di valore per l’intero stabile: un luogo di decoro, socialità e benessere condiviso. Il suo corretto utilizzo richiede equilibrio tra libertà individuale e rispetto delle regole comuni, affinché resti un bene fruibile e curato da tutti.
Fonte: idealista.it
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