L’approvazione del rendiconto consuntivo condominiale è un passaggio fondamentale per la trasparenza nella gestione delle spese. Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui il bilancio non viene approvato dall’assemblea. Vediamo cosa comporta questo scenario e quali strumenti offre la legge.
L’amministratore ha l’obbligo di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto consuntivo (art. 1130 c.c.). L’inosservanza di questo termine costituisce grave irregolarità e può portare alla revoca giudiziale dell’amministratore (art. 1129 c.c.).
L’assemblea non è però obbligata ad approvare il documento “a tutti i costi”: in presenza di irregolarità contabili o gestionali, i condòmini possono legittimamente respingere il bilancio, chiedendo eventuali correzioni e una nuova convocazione.
La mancata approvazione può anche dipendere da fattori come il disinteresse dei condòmini o l’assenza del quorum costitutivo.
L’assenza di un bilancio approvato non blocca la gestione ordinaria:
L’amministratore può comunque riscuotere le quote per spese ordinarie (in base al bilancio precedente) e straordinarie urgenti (art. 1135 c.c.).
Risulta però più difficile recuperare i crediti dai condòmini morosi tramite decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, che richiede uno stato di ripartizione approvato.
L’amministratore può richiedere il proprio compenso, ma in caso di contenzioso dovrà dimostrare in dettaglio le attività svolte (Trib. Napoli Nord, 14 marzo 2024, n. 1562).
La mancata approvazione del consuntivo non comporta responsabilità civile, amministrativa o penale per i condòmini. Tuttavia, può complicare la gestione e nascondere:
Debiti verso fornitori o appaltatori, che potrebbero richiedere il pagamento tramite procedure giudiziarie.
Irregolarità gestionali o comportamenti scorretti dell’amministratore.
Situazioni di morosità difficili da risolvere senza strumenti legali immediati.
Se l’amministratore non redige o non presenta il consuntivo entro i termini, è possibile:
Chiederne la revoca giudiziale con ricorso al tribunale (art. 1129 c.c.).
Procedura semplificata: non è obbligatorio l’avvocato.
Costo: contributo unificato di 98 euro e 27 euro di diritti di cancelleria.
Convocare una nuova assemblea per nominare un sostituto.
In caso di persistente inattività, chiedere al giudice la nomina di un amministratore giudiziario (art. 1129, comma 1, c.c.).
Quando il blocco deriva dall’assemblea e impedisce la corretta gestione del condominio, è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché adotti i provvedimenti necessari (art. 1105, comma 4, c.c.).
Questa situazione, pur non essendo di per sé sanzionabile, richiede attenzione: un rendiconto approvato rimane uno strumento essenziale per la trasparenza e la tutela degli interessi di tutti i condòmini.
Fonte: condominioweb.com
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