Il proprietario di un box auto sito in un edificio, anche se non è proprietario di un appartamento nel condominio, è tenuto al pagamento di alcune spese condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La ripartizione di tali spese varia a seconda delle caratteristiche e del luogo in cui il box auto è sito, ovvero se è interno o esterno all’edificio.
Se il box è parte integrante dello stabile, il proprietario è tenuto a pagare le spese connesse all’utilizzo del box, in base ai millesimi di cui ne è titolare.
Deve inoltre partecipare alla ripartizione delle spese per interventi di ricostruzione parziale o totale effettuati nello stabile, sempre in proporzione alla quota millesimale di proprietà, nonché alle spese relative ai servizi di cui usufruisce.
Se il garage è sito all’esterno dell’edificio condominiale, il proprietario è tenuto alle spese che interessano esclusivamente l’area box. Viene però esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio e pure alle spese che riguardano androne, scale e ascensore, nel caso in cui il piano ove si trova il box auto non ne sia servito.
Se i lavori di ristrutturazione o manutenzione riguardano parti dell’edificio connesse all’area box, il proprietario del garage deve contribuire alle spese.
I lavori condominiali sui garage non gravano, invece, sul condomino sprovvisto di box auto.
Le spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, infatti, non possono essere poste a carico di chi non ha posti auto, box, servitù di passaggio sulla rampa e sullo spazio di manovra e di accesso ai garage. Di conseguenza, le spese per la conservazione devono essere ripartite esclusivamente tra i condòmini che fruiscono in proporzione ai rispettivi millesimi di ciascuno.
Ricordiamo che tutte queste regole sono di carattere generale, pertanto possono essere derogate o modificate solamente dal regolamento contrattuale approvato all’unanimità.
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