Il codice fiscale del condominio è un identificativo alfanumerico obbligatorio per tutti gli stabili organizzati in forma condominiale che devono adempiere a determinati obblighi fiscali. Anche se il condominio non è una persona fisica né ha personalità giuridica autonoma, rientra tra quei soggetti che, secondo la normativa italiana, devono comunque essere iscritti all’Anagrafe Tributaria. Questo obbligo è stato introdotto dal DPR n. 605/1973.
Il codice fiscale del condominio è necessario, ad esempio:
per effettuare ritenute d’acconto nei confronti di fornitori e prestatori d’opera;
per presentare la dichiarazione dei redditi (modello 770);
per ricevere fatture intestate al condominio;
per accedere a detrazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione o efficientamento energetico nelle parti comuni.
Si tratta di un codice alfanumerico composto da 11 cifre, suddivise così:
le prime 7 cifre identificano il condominio;
le cifre 8-10 individuano l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha rilasciato;
l’undicesima cifra è un carattere di controllo.
La richiesta va presentata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6, disponibile online o presso gli uffici dell’Agenzia. La domanda può essere trasmessa in due modi:
di persona, presso l’ufficio territorialmente competente;
via PEC, allegando il modulo compilato e la documentazione richiesta.
Chi può presentare la richiesta:
l’amministratore, nei casi in cui la nomina è obbligatoria;
uno dei condòmini, se il condominio è privo di amministratore (es. condominio minimo).
Se manca l’amministratore, è necessario allegare una delega firmata dai condòmini, formalizzata in un verbale d’assemblea.
Se si vuole verificare un codice fiscale già attribuito, è possibile:
consultare gli atti di acquisto dell’immobile (il codice può essere riportato);
effettuare una ricerca tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate;
rivolgersi direttamente all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
L’amministratore ha anche la possibilità di accedere al servizio di verifica online, inserendo codice e denominazione del condominio per controllarne la validità o richiederne una variazione.
In generale, il condominio non ha l’obbligo di aprire una Partita IVA, salvo che svolga un’attività commerciale o assimilata.
Un caso particolare è quello dei condomìni che partecipano a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o producono energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo e, eventualmente, la vendita. In questi casi, se la potenza installata supera i 20 kW, il condominio deve dotarsi di Partita IVA con codice Ateco 97.00.02. Sarà compito dell’amministratore gestire l’attribuzione.
Se un condominio tenuto all’obbligo non richiede il codice fiscale, o non comunica una variazione, può andare incontro a sanzioni che vanno da 100 a 2.000 euro, con eventuali conseguenze più gravi in caso di omissioni reiterate.
Per i condomini minimi (fino a otto condòmini e senza amministratore), l’attribuzione non è obbligatoria, ma comunque consigliata. Ad esempio, è necessaria per accedere a bonus fiscali su lavori nelle parti comuni.
Quando è obbligatorio il codice fiscale del condominio?
Quando lo stabile rientra nei casi in cui è obbligatoria la nomina dell’amministratore, oppure quando si desidera accedere a bonus fiscali e detrazioni su spese comuni.
Un condominio può avere la Partita IVA?
Solo se svolge attività rilevanti ai fini IVA (es. produzione e vendita di energia).
Chi può richiederlo?
L’amministratore o un condòmino delegato, tramite il modello AA5/6.
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