Gestioni condominiali

Superbonus 110 per cento in condominio

Una recente sentenza del Tribunale di Verbania (n. 265 del 31 luglio 2025) offre l’occasione per approfondire i rapporti tra contratti d’appalto condominiali e tutela del consumatore, con particolare attenzione alla competenza territoriale e alla restituzione delle somme anticipate in caso di inadempimento.

La vicenda

Un general contractor ha proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso in favore di un condominio, contestando:

  • la competenza territoriale, che riteneva spettare al Tribunale di Roma;

  • la fondatezza della richiesta di restituzione dell’acconto.

Secondo l’appaltatore, il condominio non avrebbe versato per intero l’anticipo del 10% previsto dal contratto (art. 3.3), impedendo così l’avvio dei lavori. Inoltre, ha eccepito l’assenza di sottoscrizione di uno dei documenti allegati al ricorso monitorio e ha richiamato una clausola contrattuale “senza più nulla a pretendere”, sostenendo che impedisse ulteriori richieste economiche.

Il condominio ha replicato che:

  • la competenza spettava al Tribunale di Verbania in base al foro del consumatore;

  • la clausola sul foro esclusivo non era stata oggetto di trattativa;

  • l’immobile si trovava nel circondario di Verbania;

  • la domanda riguardava la restituzione dell’acconto (45.000 €) a seguito di risoluzione per grave inadempimento.

Nonostante i solleciti e una diffida formale del 16 dicembre 2023, i lavori non erano mai iniziati, con termine contrattuale fissato al 31 dicembre 2023, cruciale per beneficiare del Superbonus 110%. La clausola “senza più nulla a pretendere”, ha precisato il condominio, si riferiva solo all’ipotesi di recesso dell’appaltatore, non verificatasi.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato infondata l’opposizione, precisando che:

  • si applica la disciplina consumeristica, con competenza inderogabile del foro del consumatore;

  • la clausola che individuava Roma come foro esclusivo è inefficace, non essendo frutto di trattativa individuale;

  • la sola approvazione in assemblea condominiale non prova l’esistenza di una trattativa.

Nel merito, il giudice ha rilevato che la domanda di restituzione derivava dalla risoluzione del contratto per inadempimento, fattispecie che richiede una pronuncia costitutiva: il credito non è certo, liquido ed esigibile finché il giudice non accerta l’inadempimento. Pertanto, il decreto ingiuntivo iniziale era stato emesso erroneamente.

Tuttavia, in sede di opposizione, il Tribunale ha potuto decidere anche nel merito, accertando l’inadempimento e dichiarando la risoluzione del contratto. L’appaltatore è stato condannato a restituire i 45.000 €, oltre interessi.

Riflessioni

Il Codice del Consumo (art. 3) definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale. La giurisprudenza (Trib. Napoli, 8 maggio 2023, n. 4727) equipara il condominio a un consumatore quando agisce tramite l’amministratore per la tutela e la conservazione delle parti comuni, anche se non è persona fisica.

Il foro del consumatore (art. 33, lett. u, d.lgs. 206/2005) è inderogabile e coincide con il luogo di residenza o sede del consumatore. Una clausola che lo deroga è valida solo se oggetto di specifica trattativa individuale e di approvazione per iscritto (art. 1341 c.c. e art. 34, comma 4, Codice del Consumo). In assenza di tali condizioni, la clausola è inefficace (Trib. Napoli, 13 luglio 2022, n. 7023).

Fonte: condominioweb.com

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