Gestioni condominiali

Somministrazione di acqua non potabile

La fornitura di acqua priva dei requisiti di potabilità integra un inadempimento contrattuale del gestore del servizio idrico integrato.
Secondo la normativa vigente, infatti, l’acqua destinata a usi domestici deve essere potabile e idonea al consumo umano, nonché utilizzabile per la preparazione di alimenti e bevande.

Il caso deciso dal Tribunale di Nuoro

Con la sentenza n. 314 del 2 luglio 2025, il Tribunale di Nuoro ha riconosciuto il diritto di un condominio a ottenere la riduzione del corrispettivo per la somministrazione di acqua non potabile.

Il condominio aveva citato in giudizio il gestore idrico, contestando:

  • la fornitura di acqua dichiarata non potabile da ordinanze comunali,

  • l’applicazione della tariffa per “uso domestico non residenziale” anziché quella per uso residenziale,

  • la pretesa di somme fatturate come se l’acqua fosse potabile.

Il gestore si era difeso sostenendo la correttezza della tariffa e l’inapplicabilità di riduzioni per la non potabilità.

All’esito dell’istruttoria, basata su prove documentali e CTU, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando che:

  • l’acqua erogata non era potabile,

  • il gestore aveva applicato una tariffa errata, corretta solo in corso di causa,

  • il credito dovuto corrispondeva all’importo rideterminato dal CTU, già integralmente saldato dal condominio, con riduzione per la non potabilità.

Quadro normativo e principi applicati

  • L’art. 13 del CIP n. 26/1975 prevedeva una riduzione del 50% per l’acqua non potabile, disposizione ormai abrogata.

  • Oggi la materia è disciplinata dagli artt. 154 e seguenti del D.Lgs. 152/2006, che regolano le tariffe del servizio idrico.

  • Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che, in caso di fornitura di acqua non potabile, si applicano le norme sulla garanzia per vizi della cosa venduta (artt. 1490 e 1570 c.c.), compatibili con il contratto di somministrazione.

Il Tribunale di Nuoro, pur prendendo atto dell’abrogazione del CIP 26/1975, ne ha utilizzato i criteri come parametro equitativo, applicando la riduzione del prezzo solo alla tariffa acquedotto e non alle componenti depurazione, fognatura e quota fissa.

Considerazioni conclusive

La non potabilità dell’acqua, comprovata dalle ordinanze comunali, configura un inadempimento imputabile al gestore.
Ne consegue il diritto dell’utente alla riduzione del corrispettivo.
In presenza di contestazioni, spetta al gestore dimostrare di aver adempiuto correttamente, oppure che l’inadempimento dipenda da fattori a lui non imputabili (ad esempio, producendo le ordinanze di revoca dei divieti).

Fonte: condominioweb.com

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