Con la sentenza n. 1372 del 9 luglio 2025, il Tribunale di Messina ha ribadito un principio chiaro: la tenda da sole può estendersi oltre il perimetro del balcone aggettante, ma non può essere fissata alla soletta del balcone sovrastante senza il consenso del relativo proprietario.
Il caso nasce dalla causa intentata da un condomino contro il vicino del piano inferiore, accusato di aver installato una tenda da sole e un separé agganciati alla parte inferiore del suo balcone, oltre a lamentare la compromissione della propria visuale in appiombo.
Il giudice siciliano ha accolto parzialmente la domanda:
Ancoraggio illecito – È stato confermato che la tenda, fissata alla soletta del balcone soprastante, costituiva un asservimento di un bene di proprietà esclusiva a favore dell’immobile altrui, privo di qualsiasi base giuridica. Per questo, il convenuto è stato condannato alla rimozione.
Sporgenza oltre il parapetto – Diversamente, il Tribunale ha ritenuto legittima la sporgenza della tenda oltre il perimetro del balcone, ritenendo che, in un edificio condominiale, il diritto di veduta in appiombo possa risultare recessivo rispetto al diritto alla riservatezza e alla protezione dagli agenti atmosferici.
A sostegno di questa tesi, il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Cassazione (n. 3891/2000), secondo cui le norme sui rapporti di vicinato vanno applicate solo se compatibili con la struttura e lo stato dei luoghi, privilegiando il contemperamento degli interessi dei vari condomini.
Tuttavia, questa posizione non è pacifica: la Cassazione, con la sentenza n. 15906/2024, ha infatti stabilito l’opposto, affermando che il diritto di veduta in appiombo prevale sulla riservatezza.
Sul punto dell’ancoraggio, invece, la giurisprudenza è uniforme. La Suprema Corte (sent. n. 15913/2007) ha chiarito che i balconi aggettanti sono parte di proprietà esclusiva e non servono i piani sovrastanti o sottostanti; di conseguenza, il vicino non può fissare elementi alla soletta del balcone altrui senza permesso.
In sintesi: la tenda può sporgere, ma non può poggiarsi fisicamente sul balcone del vicino, salvo consenso espresso.
Fonte: condominioweb.com
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