Gestioni condominiali

Tende da sole in condominio

Il Tribunale di Messina (sentenza 9 luglio 2025, n. 1372) ha ribadito un principio consolidato:
una tenda da sole non può essere ancorata alla soletta del balcone sovrastante senza il consenso del proprietario del piano superiore.

Diversamente, è stata ritenuta ammissibile la sporgenza della tenda oltre il parapetto del balcone, in quanto il diritto alla riservatezza del condomino del piano inferiore prevale, in questo caso, sul diritto di veduta in appiombo del vicino sovrastante. Un orientamento che, tuttavia, non trova unanime riscontro in giurisprudenza.


La vicenda

Un condomino aveva citato in giudizio il proprietario del piano inferiore, chiedendo la rimozione della tenda che:

  • sporgeva oltre il perimetro del balcone, riducendo la sua visuale in appiombo;

  • era agganciata alla soletta del suo balcone, trasformando di fatto un bene esclusivo in una pertinenza dell’appartamento sottostante.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda:

  • ha riconosciuto l’illegittimità dell’ancoraggio al sottobalcone, ordinandone la rimozione;

  • ha invece respinto la doglianza relativa alla limitazione della veduta in appiombo, valorizzando la funzione della tenda come mezzo di protezione da sole, pioggia e sguardi indiscreti.


Il richiamo alla giurisprudenza

Il giudice ha citato la Cassazione (n. 3891/2000), secondo cui le norme sui rapporti di vicinato vanno applicate solo se compatibili con la struttura dell’edificio condominiale e con lo stato dei luoghi.
Ne consegue che, in un contesto di appartamenti sovrapposti, i diversi interessi devono essere contemperati: il diritto di veduta può soccombere di fronte ad esigenze di riservatezza.

Tale impostazione, tuttavia, contrasta con un più recente orientamento (Cass., 6 giugno 2024, n. 15906), che afferma l’opposto: il diritto di veduta in appiombo prevale sulla riservatezza del vicino.


La questione dell’ancoraggio

Sul punto, la decisione del Tribunale di Messina appare pienamente in linea con la Cassazione (sent. n. 15913/2007):

  • i balconi aggettanti costituiscono un bene di proprietà esclusiva dell’appartamento cui accedono;

  • non svolgendo funzione di sostegno o copertura dell’edificio, non possono essere utilizzati da altri condòmini senza consenso;

  • ne consegue che il proprietario del piano inferiore non può fissare tende o separé alla soletta del balcone superiore senza autorizzazione.


Conclusioni

La sentenza chiarisce due punti fondamentali:

  1. Divieto di ancoraggio: le tende da sole non possono essere agganciate al balcone sovrastante senza permesso, trattandosi di proprietà esclusiva.

  2. Sporgenza ammessa (ma discussa): la protrusione oltre il parapetto è legittima, in quanto funzionale alla riservatezza e alla protezione dagli agenti atmosferici, sebbene la Cassazione più recente ritenga prevalente il diritto di veduta.

Il contrasto interpretativo rimane aperto: spetterà alla giurisprudenza di legittimità chiarire quale dei due interessi – riservatezza o veduta – debba prevalere nei rapporti condominiali.

Fonte: condominioweb.com

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