Gestioni condominiali

Installazione ascensore negli edifici esistenti

L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale richiede un’attenta valutazione non solo dal punto di vista strutturale, ma soprattutto sotto il profilo normativo. Occorre infatti verificare che l’impianto:

  • non comprometta la stabilità e sicurezza dell’edificio;

  • rispetti le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

  • sia conforme alla normativa antincendio e alla normativa antisismica.

Per gli edifici preesistenti, la questione è particolarmente complessa: non sempre le prescrizioni tecniche relative alle dimensioni della cabina ascensore e alla larghezza delle scale sono applicabili, poiché molte norme sono entrate in vigore successivamente alla costruzione.

La vicenda

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1688 del 2 luglio 2025, ha affrontato la controversia relativa all’impugnazione di una delibera assembleare che approvava il progetto per l’installazione di un ascensore.

Alcuni condomini contestavano la violazione:

  • delle prescrizioni del D.M. 236/1989 in tema di barriere architettoniche;

  • delle norme antincendio, ritenendo le scale rese troppo strette;

  • della funzionalità complessiva dello stabile, ostacolando l’accesso con sedia a rotelle o barella.

Gli attori chiedevano pertanto la nullità della delibera e il risarcimento dei danni.

Il condominio, costituendosi, eccepiva:

  • l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;

  • l’inapplicabilità delle norme invocate, trattandosi di un edificio degli anni ’60;

  • la conformità del progetto alle disposizioni vigenti, richiamando il chiarimento del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco (prot. NP. 1424/4122 del 24 dicembre 2002).

La decisione del Tribunale

Il giudice, dopo CTU, ha stabilito che:

  • le prescrizioni del D.M. 236/1989 non sono applicabili ratione temporis agli edifici costruiti prima della sua entrata in vigore;

  • la riduzione della larghezza delle scale, pur con alcune difformità, rispettava comunque i parametri minimi antincendio fissati dai Vigili del Fuoco;

  • il progetto era conforme alla normativa antisismica.

Ne consegue che l’ascensore e le scale risultavano complessivamente compatibili con le norme di sicurezza, seppur non conformi a quelle in materia di barriere architettoniche (non applicabili al caso di specie).

Il Tribunale ha quindi rigettato l’impugnazione e le richieste risarcitorie, sottolineando come l’opera, pur con qualche sacrificio, rappresentasse un vantaggio prevalente per il condominio in termini di accessibilità, sicurezza e valore patrimoniale.

Considerazioni conclusive

La sentenza chiarisce i limiti di applicazione delle normative tecniche negli edifici preesistenti, ribadendo che:

  • le prescrizioni della legge n. 13/1989 e del D.M. 236/1989 si applicano solo agli edifici realizzati o integralmente ristrutturati dopo la loro entrata in vigore (Cass. civ., ord. n. 19087/2022);

  • l’installazione di un ascensore costituisce un’opera di manutenzione straordinaria e non equivale alla ristrutturazione integrale di un fabbricato;

  • deve sempre prevalere un criterio di bilanciamento degli interessi condominiali, alla luce del principio di solidarietà condominiale: il diritto all’accessibilità per disabili, anziani e utenti in difficoltà è considerato fondamentale (Cass. civ., sent. n. 7938/2017; n. 18334/2012).

In definitiva, l’installazione di un ascensore, anche se non conforme alle più recenti prescrizioni dimensionali, resta legittima se compatibile con la normativa antincendio e la normativa antisismica, e se idonea a migliorare, anche solo parzialmente, l’accessibilità dell’edificio.

Fonte: condominioweb.com

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