L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale richiede un’attenta valutazione non solo dal punto di vista strutturale, ma soprattutto sotto il profilo normativo. Occorre infatti verificare che l’impianto:
non comprometta la stabilità e sicurezza dell’edificio;
rispetti le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
sia conforme alla normativa antincendio e alla normativa antisismica.
Per gli edifici preesistenti, la questione è particolarmente complessa: non sempre le prescrizioni tecniche relative alle dimensioni della cabina ascensore e alla larghezza delle scale sono applicabili, poiché molte norme sono entrate in vigore successivamente alla costruzione.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1688 del 2 luglio 2025, ha affrontato la controversia relativa all’impugnazione di una delibera assembleare che approvava il progetto per l’installazione di un ascensore.
Alcuni condomini contestavano la violazione:
delle prescrizioni del D.M. 236/1989 in tema di barriere architettoniche;
delle norme antincendio, ritenendo le scale rese troppo strette;
della funzionalità complessiva dello stabile, ostacolando l’accesso con sedia a rotelle o barella.
Gli attori chiedevano pertanto la nullità della delibera e il risarcimento dei danni.
Il condominio, costituendosi, eccepiva:
l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
l’inapplicabilità delle norme invocate, trattandosi di un edificio degli anni ’60;
la conformità del progetto alle disposizioni vigenti, richiamando il chiarimento del Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco (prot. NP. 1424/4122 del 24 dicembre 2002).
Il giudice, dopo CTU, ha stabilito che:
le prescrizioni del D.M. 236/1989 non sono applicabili ratione temporis agli edifici costruiti prima della sua entrata in vigore;
la riduzione della larghezza delle scale, pur con alcune difformità, rispettava comunque i parametri minimi antincendio fissati dai Vigili del Fuoco;
il progetto era conforme alla normativa antisismica.
Ne consegue che l’ascensore e le scale risultavano complessivamente compatibili con le norme di sicurezza, seppur non conformi a quelle in materia di barriere architettoniche (non applicabili al caso di specie).
Il Tribunale ha quindi rigettato l’impugnazione e le richieste risarcitorie, sottolineando come l’opera, pur con qualche sacrificio, rappresentasse un vantaggio prevalente per il condominio in termini di accessibilità, sicurezza e valore patrimoniale.
La sentenza chiarisce i limiti di applicazione delle normative tecniche negli edifici preesistenti, ribadendo che:
le prescrizioni della legge n. 13/1989 e del D.M. 236/1989 si applicano solo agli edifici realizzati o integralmente ristrutturati dopo la loro entrata in vigore (Cass. civ., ord. n. 19087/2022);
l’installazione di un ascensore costituisce un’opera di manutenzione straordinaria e non equivale alla ristrutturazione integrale di un fabbricato;
deve sempre prevalere un criterio di bilanciamento degli interessi condominiali, alla luce del principio di solidarietà condominiale: il diritto all’accessibilità per disabili, anziani e utenti in difficoltà è considerato fondamentale (Cass. civ., sent. n. 7938/2017; n. 18334/2012).
In definitiva, l’installazione di un ascensore, anche se non conforme alle più recenti prescrizioni dimensionali, resta legittima se compatibile con la normativa antincendio e la normativa antisismica, e se idonea a migliorare, anche solo parzialmente, l’accessibilità dell’edificio.
Fonte: condominioweb.com
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