Nel caso esaminato dal Tribunale di Bari, i proprietari di un’unità immobiliare hanno richiesto, con ricorso ex art. 703 c.p.c., la rimozione della canna fumaria installata su un muro condominiale, ritenendo violato il loro possesso esclusivo sul balcone.
Secondo i ricorrenti:
L’assemblea aveva autorizzato l’installazione in una posizione diversa;
L’opera sarebbe stata realizzata in modo differente da quanto deliberato, invadendo il balcone di loro proprietà e limitandone l’uso;
L’intervento sarebbe avvenuto senza autorizzazione né preavviso.
La controparte ha eccepito:
L’assenza di prova sul possesso ultrannuale da parte dei ricorrenti;
L’assenza di invasione materiale del balcone, evidenziando che la canna fumaria presentava solo una modesta curvatura laterale;
La legittimità e visibilità dell’intervento, autorizzato dall’assemblea condominiale e comunicato ai condomini.
Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato la domanda, escludendo la sussistenza dello spoglio e della molestia possessoria.
Elementi oggettivi dello spoglio (art. 1168 c.c.)
Assenza di violenza: l’opera è stata eseguita senza opposizione fisica o coercizione.
Assenza di clandestinità: l’intervento era noto, deliberato in assemblea e visibile, anche nelle successive modifiche.
Non vi era intento doloso di privare i ricorrenti del possesso del bene.
L’opera è stata realizzata in esecuzione della delibera condominiale e adeguata alle esigenze tecniche e legali, senza volontà lesiva.
Nessuna turbativa apprezzabile è stata riscontrata: l’ingombro della canna fumaria, per dimensioni e collocazione, non comprometteva in modo significativo l’uso del balcone.
Un intervento edilizio come l’installazione di una canna fumaria sul muro condominiale può generare disagio o limitazioni, ma ciò non basta, di per sé, a fondare un’azione possessoria.
Violenza o clandestinità dell’intervento;
Volontà di privare il possessore del bene (animus spoliandi).
Turbativa apprezzabile, che non si limiti a un semplice fastidio ma incida concretamente sull’uso del bene.
Non ogni minima alterazione del possesso integra una violazione giuridicamente rilevante. Come precisato dalla Cassazione (Cass. n. 1743/2005; Cass. n. 11036/2003), la molestia si configura solo in presenza di un comportamento che incida in modo rilevante e concreto sull’esercizio del possesso altrui.
Fonte: condominioweb.com
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