L’installazione di un ascensore in condominio è, di norma, ritenuta legittima quando finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se comporta qualche disagio per altri condomini, purché entro i limiti della normale tollerabilità.
Un recente caso deciso dalla Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 4039 del 1 agosto 2025) ha ribadito il valore costituzionale dell’inclusione e il principio di solidarietà condominiale, ponendo l’accento sul diritto fondamentale all’accessibilità delle persone con disabilità.
Una condomina aveva impugnato due delibere assembleari del 2017 che approvavano l’installazione di un ascensore nell’androne condominiale, sostenendo che avrebbe ridotto del 90% luce e aria, limitato il transito di oggetti voluminosi e potenzialmente ostacolato l’accesso dei mezzi di soccorso alle sue proprietà.
Chiedeva la nullità o l’annullamento delle delibere, il ripristino dello stato originario, il risarcimento dei danni e, in subordine, un’indennità per il deprezzamento dell’immobile.
Il condominio eccepiva il giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza del 2012 che aveva ritenuto legittima una delibera del 2004 sullo stesso ascensore.
Tribunale di Napoli: accoglieva l’eccezione di giudicato e respingeva le domande.
Corte d’Appello: ribaltava questa impostazione, chiarendo che la delibera del 2004 era solo programmatica, mentre quelle del 2017 contenevano specifiche tecniche e operative che davano avvio concreto all’opera. Quindi, il nuovo giudizio non era precluso.
Nel merito, la Corte ha affermato che l’interesse della persona disabile all’eliminazione delle barriere architettoniche prevale sulle doglianze del singolo condomino, soprattutto se il pregiudizio lamentato (riduzione di luce, aria, transito) non è grave né adeguatamente provato.
L’accessibilità è un diritto fondamentale sancito dall’art. 3 Cost., dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge n. 67/2006, che vieta la discriminazione indiretta.
Il principio di solidarietà condominiale impone di agevolare la mobilità e la socializzazione delle persone con invalidità, riconoscendo che l’accesso agli spazi condominiali ha anche una funzione terapeutica.
La giurisprudenza (Cass. civ. n. 7938/2017; Trib. Ravenna n. 954/2023) ammette innovazioni utili anche in presenza di un pregiudizio contenuto per altri condomini, se non oltre i limiti della normale tollerabilità.
Ogni intervento va valutato caso per caso, bilanciando i diritti coinvolti. Ma quando si tratta di garantire l’accesso a persone con disabilità, la legge e i giudici tendono a far prevalere l’inclusione, purché non si arrivi a un pregiudizio grave e intollerabile per gli altri condomini.
Fonte: condominioweb.com
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