Le spese condominiali sono spesso terreno di dubbi e discussioni, soprattutto quando si tratta di distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Una delle questioni più frequenti riguarda proprio la tinteggiatura delle scale condominiali: chi deve sostenerne i costi, l’inquilino o il proprietario?
La regola generale è questa:
spese ordinarie → a carico dell’inquilino (conduttore);
spese straordinarie → a carico del proprietario (locatore).
La tinteggiatura delle scale rientra di norma nella manutenzione ordinaria. Tuttavia, se l’intervento segue un rifacimento completo delle scale o lavori strutturali, il costo ricade sul proprietario. In assenza di accordi diversi nel contratto di locazione, questa distinzione resta la regola.
L’articolo 1117 del Codice Civile include le scale tra le parti comuni dell’edificio. Esse servono non solo per accedere agli appartamenti, ma anche ad altri spazi condivisi come l’androne, il terrazzo o l’ascensore.
Anche i condomini ai piani bassi – pur utilizzandole meno – sono tenuti a partecipare alle spese, perché le scale sono considerate potenzialmente fruibili da tutti.
Eccezioni: le scale non sono parte comune quando:
servono un unico appartamento (ad esempio nei complessi a schiera);
un regolamento o un atto notarile le indica come proprietà esclusiva.
La tinteggiatura non riguarda solo i gradini, ma spesso include:
pareti e soffitti del vano scale;
corrimano e ringhiere;
pianerottoli e parapetti;
torrini di accesso al lastrico solare;
l’androne, spesso tinteggiato per uniformità estetica.
La decisione spetta sempre all’assemblea condominiale, che approva i lavori con:
maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio (prima convocazione);
maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo dei millesimi (seconda convocazione).
Poiché si tratta di manutenzione ordinaria, basta la maggioranza semplice.
L’inquilino contribuisce alle spese ordinarie, tra cui:
pulizia e illuminazione delle scale;
riscaldamento e utenze condominiali;
gestione ordinaria dell’ascensore;
piccole riparazioni;
tinteggiatura scale (se non legata a lavori straordinari).
Le spese di portineria sono per il 90% a carico dell’inquilino.
Il proprietario sostiene i costi straordinari, come:
sostituzione di ascensori e impianti di riscaldamento;
ristrutturazione di grondaie, pavimenti o corrimano;
lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico;
stipula della polizza assicurativa condominiale.
Le spese di portineria sono per il 10% a suo carico.
Le parti possono stabilire una diversa ripartizione delle spese inserendo una specifica clausola nel contratto di locazione.
Per il 2025 è previsto il bonus ristrutturazioni, che consente di detrarre:
il 50% delle spese se si tratta di prima casa;
il 36% per gli altri immobili.
Attenzione: la sola tinteggiatura non basta per accedere all’incentivo. È necessario che l’intervento rientri in un progetto di riqualificazione più ampio. La detrazione spetta anche per le parti comuni condominiali.
Fonte: idealista.it
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