Gestioni condominiali

Divisione bene condominiale

Il Codice civile prevede la possibilità di procedere alla divisione non solo dei beni in comunione, ma anche dei beni condominiali.

Quando pensiamo alla nascita di un condominio, immaginiamo che derivi dalla costruzione dell’edificio da parte del costruttore e dalla successiva vendita delle unità immobiliari ai vari acquirenti.
Nel caso deciso dal Tribunale di Pordenone (sentenza n. 471 del 28 agosto 2025), invece, il condominio era nato per successione ereditaria: l’originario proprietario era deceduto e, tramite divisione giudiziale, gli eredi erano diventati condòmini del complesso.

All’interno del condominio era presente un’area cortilizia, in parte a giardino e in parte adibita a parcheggio. Uno dei proprietari chiedeva la divisione del bene, richiesta non condivisa dagli altri.
Si è quindi reso necessario l’intervento del giudice, poiché i convenuti si opponevano, sostenendo che il frazionamento avrebbe reso più incomodo l’uso della cosa comune.


Divisione bene condominiale: quando è ammessa

L’art. 1119 c.c. stabilisce che «le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condòmino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio».

Le condizioni, quindi, sono due:

  • Consenso unanime: la divisione volontaria avviene per accordo tra tutti i proprietari, formalizzato con atto pubblico o scrittura privata.

  • Divisione giudiziale: il giudice può ordinarla solo se, dopo l’istruttoria, ritiene che il bene comune possa essere frazionato senza pregiudicare il godimento degli altri condòmini.

La Cassazione (sent. n. 26041/2019) conferma che la divisione è possibile solo con il consenso unanime o, in sede giudiziale, se l’uso della cosa comune non diventa più disagevole.


Richiesta del singolo condòmino

La Corte di Cassazione ha chiarito che la divisione del bene condominiale può essere chiesta anche da un singolo condòmino, purché si tratti di divisione giudiziale.
Il giudice deve valutare le utilità che i proprietari ricavano dal bene prima e dopo il frazionamento, considerando la sua funzionalità e non solo l’aspetto materiale (Cass. n. 867/2012).

Nel caso del Tribunale di Pordenone, la domanda è stata respinta: la divisione del giardino e del parcheggio avrebbe reso molto meno agevole l’utilizzo collettivo.
Mancava quindi il requisito fondamentale per procedere senza il consenso di tutti i condòmini, con conseguente condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: condominioweb.com

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