Il singolo condomino non può servirsi delle parti comuni in modo tale da escludere gli altri dal loro pari utilizzo. In questi casi è possibile chiedere tutela giudiziale tramite le azioni di manutenzione e reintegrazione del possesso previste dagli artt. 1168-1170 c.c. Lo ha ribadito il Tribunale di Verona con ordinanza del 25 agosto 2025.
Nel caso concreto, i ricorrenti (proprietaria e comodatario di un appartamento con quota di comproprietà su un terreno condominiale) avevano denunciato una condotta di spoglio posta in essere dai vicini. Questi ultimi avevano installato una rete, un telo ombreggiante e un manto di prato sintetico oltre i limiti della loro area in uso esclusivo, occupando una corsia condominiale destinata al passaggio verso l’orto dei ricorrenti.
Il Tribunale ha accertato che tale corsia era bene condominiale e non poteva essere sottratta al compossesso degli altri. Poiché i resistenti avevano ammesso l’apposizione delle strutture, il Giudice ha ritenuto sussistente lo spoglio denunciato e ha ordinato la rimozione immediata di tutti gli ostacoli, con condanna al pagamento di una penale di €30 per ogni giorno di ritardo.
Il diritto al pari utilizzo dei beni condominiali è tutelato dalla giurisprudenza: nessun condomino può alterare lo stato di fatto delle parti comuni o impedirne il godimento da parte degli altri comproprietari. In tali circostanze sono sempre esperibili le azioni possessorie di manutenzione e reintegrazione, volte al ripristino dello stato dei luoghi.
Inoltre, quando si tratta di beni comuni, non è necessaria una prova rigorosa del possesso: è sufficiente che l’utilizzo di un condomino non limiti o pregiudichi i diritti degli altri (Cass. civ., 11/03/2022, n. 8032; Cass. civ., 24/08/2015, n. 17072).
Fonte: condominioweb.com
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