Gestioni condominiali

Telecamere private rivolte verso aree comuni

L’installazione di telecamere private orientate verso ingressi comuni e vani scala condominiali richiede una specifica autorizzazione assembleare o la dimostrazione di reali e documentate esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della privacy altrui.

L’ordinanza del 28 agosto 2025 del Tribunale di Siracusa (Sezione feriale, R.G. n. 3005/2025) ha chiarito i limiti imposti dalla normativa vigente sull’installazione di sistemi di videosorveglianza da parte di un singolo condomino, delineando le condizioni in cui può essere consentita una deroga.

La vicenda

Un condomino ha presentato ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo la rimozione di una telecamera installata da un altro proprietario sulla porta della propria abitazione, rivolta verso il vano scala e l’ingresso comune.

L’attore lamentava che la telecamera fosse dotata di sistema PTZ (Pan-Tilt-Zoom), capace di seguire i movimenti delle persone e modificare l’angolo di ripresa, con conseguente lesione della riservatezza.

Il convenuto sosteneva che l’impianto fosse necessario a protezione della propria abitazione, citando precedenti episodi di furto, danneggiamenti e comportamenti minatori, e depositando fotografie e denuncia-querela a supporto della propria posizione.

Dalla documentazione prodotta, però, emergeva che la telecamera:

  • era effettivamente orientata verso parti comuni;

  • era dotata di sistema mobile su tre assi;

  • poteva essere facilmente orientata per riprendere anche l’interno dell’abitazione dell’attore.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando la rimozione immediata della telecamera.

Sotto il profilo processuale, è stata riconosciuta l’ammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., considerato strumento adeguato per tutelare la situazione giuridica sostanziale del ricorrente.

Sotto il profilo sostanziale, il giudice ha richiamato:

  • Art. 1122-ter c.c., che prescrive l’approvazione a maggioranza dell’assemblea per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle parti comuni. Nel caso esaminato, non risultava alcuna delibera;

  • Normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679), sottolineando che senza consenso non è possibile puntare telecamere su proprietà private altrui e che la videoripresa domestica deve essere circoscritta per non ledere la riservatezza dei terzi.

Il Tribunale ha precisato che può essere riconosciuta una deroga per legittimo interesse alla sicurezza personale o dei propri beni, purché siano presenti concrete situazioni di pericolo e documentati precedenti illeciti, come indicato nelle Linee Guida 3/2019.

Nel caso concreto, il convenuto non ha dimostrato adeguatamente tali presupposti:

  • la denuncia-querela era solo una ratifica priva della querela originaria;

  • le fotografie mancavano di datazione e contestualizzazione;

  • la telecamera era orientata verso aree comuni e dotata di sistema PTZ;

  • i video mostravano la possibilità di inquadrare l’interno dell’abitazione dell’attore.

Questi elementi hanno determinato la sussistenza del fumus boni iuris (violazione della riservatezza) e del periculum in mora, giustificando l’ordinanza cautelare di rimozione immediata.

Riferimenti giurisprudenziali

L’ordinanza cita:

  • Tribunale di Napoli, 7 aprile 2023, R.G. 2856/2023 – sulla valutazione del “concreto pericolo per la sfera privata” derivante da sistemi mobili orientabili;

  • Cass. civ., 13 gennaio 2022, n. 968 – solo per la liquidazione delle spese nei procedimenti cautelari;

  • Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati – sulle condizioni per l’installazione legittima senza consenso in presenza di concrete situazioni di pericolo.

Considerazioni finali

L’ordinanza chiarisce che un singolo condomino può installare telecamere rivolte verso aree comuni solo in presenza di:

  1. Delibera assembleare (art. 1122-ter c.c.) o

  2. Esigenze concrete e documentate di sicurezza personale o patrimoniale, con bilanciamento dei diritti fondamentali degli altri condomini secondo GDPR e Linee Guida 3/2019.

L’uso indiscriminato o potenzialmente invasivo, come nel caso delle telecamere PTZ orientabili, comporta un rischio concreto per la riservatezza altrui, giustificando interventi d’urgenza per la rimozione.

Resta aperta la possibilità di legittimare l’installazione solo in presenza di episodi documentati di furti o minacce, sempre nel rispetto del bilanciamento tra sicurezza e diritti dei terzi.

Fonte: condominioweb.com

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