L’assemblea condominiale non può ordinare la rimozione delle telecamere private se queste non violano la riservatezza degli altri condomini. È infatti irrilevante che le videocamere possano potenzialmente inquadrare una parte della proprietà comune: ciò che conta è l’effettiva direzione dell’obiettivo.
Con la sentenza del Tribunale di Catania (13 agosto 2025, n. 4262), due condòmini avevano impugnato una deliberazione condominiale che disponeva la rimozione delle telecamere installate a protezione del proprio appartamento, nonché il loro riposizionamento in punti stabiliti dall’assemblea.
I ricorrenti sostenevano di aver subito minacce e furti e, per tutelarsi, avevano collocato un impianto di videosorveglianza privata rivolto esclusivamente verso la propria proprietà e il posto auto assegnato. L’assemblea, quasi all’unanimità, aveva invece deliberato il divieto di mantenere le videocamere nella posizione originaria.
Il Tribunale di Catania ha ritenuto l’impugnazione parzialmente fondata. Dalla consulenza tecnica è emerso che solo una telecamera poteva riprendere una porzione condominiale, mentre le altre erano orientate esclusivamente verso aree private.
Secondo il giudice, è irrilevante la mera possibilità che una telecamera privata possa inquadrare le parti comuni: ciò che rileva è che l’angolo di ripresa sia effettivamente rivolto alle aree di proprietà esclusiva.
Il modello installato non era motorizzato, quindi non modificabile da remoto, e la sua direzione non poteva essere alterata di nascosto.
L’assemblea condominiale non può imporre la rimozione delle telecamere private se non c’è ripresa delle parti comuni.
È invece illegittima la telecamera che effettivamente inquadri anche le aree comuni.
Il privato può installare l’impianto anche su parti comuni, ai sensi degli artt. 1102 e 1122 c.c., purché avvisi l’amministratore di condominio e non alteri il decoro architettonico né impedisca l’uso comune.
Per un impianto di videosorveglianza privata non è obbligatoria la presenza di cartelli di segnalazione.
Fonte: condominioweb.com
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